LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16029-2019 proposto da:
L.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA ORFEI DI NARDO;
– ricorrente –
contro
DVB LOGISTIK SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato MATTEO ACCIARI, rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNO GUARALDI;
– controricorrente –
contro
FARMA TRASPORTI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 988/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.
RILEVATO
che:
la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda avanzata da L.I., formalmente dipendente di Farma Trasporti s.r.l. con mansioni di autista e inquadramento nel IV livello del CCNL Logistica e Trasporto merci e Spedizione dal 6/8/2012 al 31/12/2013, in virtù di contratto a tempo determinato, volta all’accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con DVB Logistik s.r.l.;
a fondamento della decisione la Corte territoriale rilevava che non poteva trovare ingresso nel giudizio la documentazione tardivamente prodotta dal L. in appello e riteneva, sulla base della valutazione delle prove offerte, che parte ricorrente non avesse assolto all’onere probatorio in ordine alla simulazione per interposizione fittizia del rapporto intercorso con Farma Trasporti s.r.l., non potendo valere a tal fine alcuni documenti, atteso il disconoscimento operato da controparte;
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione L.I. sulla base di tre motivi;
DVB Logistik s.r.l. resiste con controricorso, mentre Farma Trasporti s.r.l. non svolge attività difensiva;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, rilevando che erroneamente la Corte territoriale non aveva proceduto all’esame della documentazione prodotta in appello sul rilievo della tardività della produzione, pur non trattandosi di una preclusione assoluta, senza procedere a valutazione riguardo alla indispensabilità dei documenti ai fini della decisione;
con il secondo motivo deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, omesso esame e omessa motivazione circa la necessità di acquisire al processo i documenti nuovi prodotti in allegato all’atto di appello e dar corso alle istanze probatorie non ammesse in primo grado;
con il terzo motivo deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c., omessa applicazione della normativa atta a riqualificare il rapporto di lavoro come in capo a D.V.B. Logistik s.r.l. a tempo indeterminato, anche in relazione all’art. 116 c.p.c., emergendo dagli atti la simulazione del contratto con Farma Trasporti s.r.l. e l’effettività del contratto con D.V.B. Logistik s.r.l.;
i primi due motivi sono inammissibili poichè manca la specifica indicazione e la riproduzione del contenuto dei documenti che si assumono trascurati, nonchè dei mezzi istruttori non ammessi, così da poterne vagliare l’indispensabilità ai fini della decisione ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nei termini precisati da Cass. S.U. n. 10790 del 4/5/2017, mentre per il resto propongono una rivalutazione dei mezzi istruttori non consentita in sede di legittimità;
resta assorbita nei rilievi che precedono la censura sub 3, la quale, peraltro, propone un riesame nel merito delle risultanze istruttorie già valutate dalla Corte d’appello;
in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020
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