Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18354 del 04/09/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 20036-2019 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato ANDREA STICCA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, *****, A.D., + ALTRI OMESSI;

e contro

F.A., + ALTRI OMESSI, (ALTRI CHIAMATI IN CAUSA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO);

– intimati –

avverso l’ordinanza N. 25725/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2020 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA DORONZO.

CONSIDERATO

che:

con ordinanza pubblicata il 15/10/2018, n. 25725, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Roma Capitale, nei confronti di C.V. e di altri controricorrenti, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da quest’ultimi;

con il presente ricorso, notificato alle controparti, d.S., controricorrente nel giudizio di cassazione difeso dall’avvocato Andrea Sticca, chiede la correzione dell’intestazione della detta ordinanza nella parte in cui tra i controricorrenti riporta il nome di d’.So., in luogo della giusta parte, D.S.; il ricorso risulta notificato a Roma Capitale, nonchè alle altre parti intervenute nel giudizio deciso con l’ordinanza n. 25725/2018, le quali non hanno ritenuto di svolgere attività difensiva in questa sede;

la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

dagli atti del procedimento conclusosi con l’ordinanza de qua tra i controricorrenti non risulta nessuna D’.So., mentre risulta aver conferito il mandato all’avvocato Andrea Sticca d.S.;

si è dunque in presenza di un errore materiale consistente nella diversa indicazione del nome di battesimo dell’odierno ricorrente, d.S., e tale errore deve essere emendato;

nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi, in ragione della natura del procedimento (cfr. Cass. n. 8103/08); il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, sicchè non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

accoglie l’istanza e dispone che l’intestazione dell’ordinanza di questa Corte n. 25725/2018, nella parte in cui indica tra i controricorrenti ” D’.So.”, sia corretta nel senso che li dove si legge ” D’.So.” (pag. 6 dell’ordinanza) deve leggersi e intendersi ” D.S.”;

manda alla cancelleria per i necessari adempimenti.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

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