Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.18642 del 08/09/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2093-2019 proposto da:

L.A., G.G., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato RENATO CARUSO, rappresentate e difese dall’avvocato LUCA FAGGIOLI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 35, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO CAPPELLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIULIA CARESTIA BASSI, ANTONELLA TODDE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 628/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/06/2020 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato le domande di L.A. e G.G., collaboratrici per i servizi scolastici in virtù di plurimi contratti a termine intercorsi con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, volte al risarcimento dei danni per l’acclarata abusiva reiterazione dei predetti contratti;

rilevava la Corte territoriale che L.A. era stata ammessa a procedura agevolata di immissione in ruolo, con posti riservati a coloro che erano inseriti nella graduatoria supplenze, anche se non aveva superato la prova orale, mentre G.G. era risultata idonea, sicchè entrambe avevano partecipato a procedure concorsuali in cui era stata loro offerta concreta chance di fruire in tempi certi e ravvicinati di un accesso privilegiato al pubblico impiego, idoneo a sanare l’abuso;

avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione L.A. e G.G. sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria;

resiste il Ministero con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

Che:

Il collegio rileva che i motivi sub 3 – con il quale si deduce violazione dell’art. 14 preleggi in connessione con la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, sul rilievo che, le ricorrenti non erano dipendenti del Ministero e non ricorreva alcuna analogia con la speciale normativa che regola il comparto scuola, sicchè deve escludersi l’applicazione di una normativa di altro comparto – e sub 4, con cui si deduce la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001 e del D.Lgs. n. 265 del 2001, art. 36, per avere la Corte territoriale ritenuto che il solo fatto di avere partecipato a procedure concorsuali dove era presente una riserva di posti a favore di precari impedisse di ottenere il risarcimento dei danni, investono questioni di rilievo nomofilattico meritevoli di approfondimento, sia per quanto attiene alla valutazione della compatibilità con il settore enti locali dei principi enunciati con riferimento alla scuola statale in tema di risarcimento del danno in caso di avvenuta stabilizzazione, sia per quanto attiene agli effetti dell’offerta di opportunità di stabilizzazione mediante speciali criteri selettivi;

che, pertanto, il processo deve essere rimesso alla quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380 bis c.p.c., dispone la trasmissione degli atti alla sezione quarta.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2020

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