LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17135-2018 proposto da:
G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIO SANTESE;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 107/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 09/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO CARLA.
RILEVATO
che:
1. il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 3644 del 2014, ha accolto la domanda di G.C. e condannato l’Inps ad erogare l’indennità di accompagnamento a far data dal marzo 2012;
2. con sentenza n. 107 pubblicata il 9.3.18 la Corte d’appello di Salerno, in parziale accoglimento dell’appello dell’Inps e in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento a far data dal luglio 2017, epoca di inizio delle operazioni peritali svolte nel giudizio di secondo grado;
3. avverso tale sentenza G.C. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui ha resistito l’Inps con controricorso;
4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.
CONSIDERATO
che:
5. con l’unico motivo di ricorso la G. ha dedotto violazione o falsa applicazione di norme di diritto; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
6. ha censurato la sentenza impugnata per la acritica adesione alle conclusioni peritali, senza adeguata considerazione delle note redatte dal consulente di parte e senza analisi appropriata della documentazione medica, comprendente visite specialistiche ed esami diagnostici, atti a dimostrare la sovrapponibilità dello stato morboso esistente nel 2017 a quello accertato nel 2012;
7. il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità;
8. difetta in assoluto il requisito di specificità dei motivi, non essendo neanche indicate le norme di diritto che si assumono violate;
9. non sono rispettati gli oneri di specificazione ed allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto i riferimenti alle consulenze d’ufficio e di parte e alle certificazioni mediche non sono corredati dalla trascrizione, neppure parziale, e dalla produzione dei relativi documenti in allegato al ricorso in esame;
10. il vizio motivazione è dedotto in modo non conforme allo schema legale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel nuovo testo applicabile ratione temporis ed incentrato sull’omesso esame di un fatto inteso in senso storico fenomenico ed avente carattere decisivo, idoneo cioè a mutare l’esito della controversia (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014); laddove il ricorso in esame contiene censure che investono unicamente la valutazione degli elementi probatori come eseguita dai giudici di appello;
11. per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile;
12. le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo;
13. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020