Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.19153 del 15/09/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3335-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (cod. fisc. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARONCINI 6, presso lo studio dell’avvocato GENNARO CONTARDI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1017/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE depositata il 26/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.

CONSIDERATO

che la Commissione tributaria provinciale di Alessandria, con sentenza n. 77/13,sez 3, rigettava il ricorso proposto da R.G. avverso l’avviso di accertamento ***** per irpef, iva e irap 2007;

che avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Piemonte che, con sentenza 1017/3 /2017, accoglieva l’impugnazione;

che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo illustrato con memoria;

che ha resistito con controricorso il contribuente;

che all’udienza del 25.9.19 la causa è stata discussa in camera di consiglio e rinviata a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo d’ufficio;

che acquisito il predetto fascicolo, all’udienza del 5.3.20 la causa è stata nuovamente discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e decisa con motivazione semplificata.

RITENUTO

che non ricorrono le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rimette la causa per la decisione alla 5 sez. civile.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 15 settembre 2020

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