LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6379-2020 proposto da:
D.S.F., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto N. R.G. 91/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 24/10/2019;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2020 dal Presidente LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.
RILEVATO
che:
il Relatore designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
“IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO, per omesso deposito dello stesso nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. (giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019; Cass., Sez. 6 – 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 – 3, n. 12894 del 24/05/2013)”.
CONSIDERATO
che:
– il Collegio condivide la proposta del Relatore, in quanto la notifica del ricorso si è perfezionata il 24/01/2020 e il ricorso non è stato depositato nei venti giorni successivi, come da certificazione della cancelleria posteriore rispetto alla scadenza del termine;
– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile;
– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 (ottocento) per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 16 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020