Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19840 del 22/09/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6379-2020 proposto da:

D.S.F., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto N. R.G. 91/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 24/10/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2020 dal Presidente LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.

RILEVATO

che:

il Relatore designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO, per omesso deposito dello stesso nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. (giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019; Cass., Sez. 6 – 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 – 3, n. 12894 del 24/05/2013)”.

CONSIDERATO

che:

– il Collegio condivide la proposta del Relatore, in quanto la notifica del ricorso si è perfezionata il 24/01/2020 e il ricorso non è stato depositato nei venti giorni successivi, come da certificazione della cancelleria posteriore rispetto alla scadenza del termine;

– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 (ottocento) per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

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