LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2009/2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
FER S.C.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso giusta delega in. atti dagli avv. ti prof.
Paolo Puri e (PEC paolopuri.ordineavvocatiroma.orq) dall’avv. Alberto Mula (PEC albertomula.ordineavvocatiroma.org) con domicilio eletto in Roma, alla via XXIV Maggio n. 43;
– controricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 2175/11/17 depositata il 09/10/2017, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 16/10/2019 dal consigliere Dott. Succio Roberto.
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello della contribuente e in riforma della pronuncia di prime cure e ha dichiarato quindi illegittimo l’atto impugnato;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Doganale con ricorso affidato a due motivi; resiste la contribuente società con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato articolato su tre motivi illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 2 (c.d. decreto Bersani) e del D.Lgs. n. 504 del 1995 (c.d. Testo Unico Accise, o TUA) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR ritenuto, erroneamente, ritenuto la prima disposizione sopra citata costituente normativa di dettaglio dei principi di cui al pure ridetto TUA, con ciò riconoscendo l’applicazione dell’esenzione richiesta dal contribuente;
– il motivo risulta strettamente connesso con il secondo mezzo di gravame, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR ritenuto gravante sull’Ufficio l’onere della determinazione della quantità percentuale d’energia elettrica prodotta dalla contribuente FER S.C.p.A. e destinata alla Alimentaria Valdinevole s.p.a.;
– entrambi i motivi sono fondati, nei termini di seguito precisati;
– questa Corte ancora di recente ha statuito (confermando quanto già ritenuto con precedente pronuncia, vale a dire Cass. 8293/2014) che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12444 del 10/05/2019). In tema di addizionale all’imposta sul consumo di energia elettrica, il D.L. n. 511 del 1998, art. 6, conv. con modif. in L. n. 20 del 1989 (nel testo vigente “ratione temporis”), prevede l’esenzione dalle addizionali locali soltanto in relazione all’energia elettrica autoprodotta ed impiegata per uso proprio, statuendo espressamente che essa si applica nel caso di esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, e non può, pertanto, intendersi riferita anche all’energia proveniente da un consorzio autoproduttore ed utilizzata da imprese aderenti al consorzio, in quanto persone giuridiche diverse dal produttore;
– l’affermazione sopra esposta, resa con riguardo alle addizionali locali, è coerente con quanto statuito dalla CTR, secondo la quale, in massima sintesi, anche per le accise (tributo principale rispetto alle quali le addizionali risultano tributo accessorio) vige il medesimo principio;
– risulta poi priva di rilevanza la disposizione di cui al D.Lgs. n. 79 del 1999, trattandosi di previsione avente oggetto e finalità del tutto diverse da quelle tributarie;
– in definitiva, quindi, non spettando l’esenzione dalle accise con riguardo alla cessione di energia elettrica tra la società consortile e la Alival s.p.a. (che pacificamente era nel periodo che qui rileva socio del consorzio), essendo quest’ultima soggetto giuridicamente terzo rispetto alla ricorrente, e quindi cliente/cessionario di energia, nel concreto non rileva la disamina del denunciato profilo probatorio;
– il terzo motivo di gravame denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR ritenuto che l’istanza proposta dalla contribuente all’Ufficio competente costituisse istanza di interpello, e non semplice denuncia di inizio di attività nella quale, irritualmente, era anche inclusa la richiesta di esenzione dall’applicazione del tributo; pertanto non potevano prodursi, nel presente caso, gli effetti preclusivi al potere di accertamento derivanti dall’applicazione della procedura di interpello vero e proprio;
– anche questo motivo è fondato;
– dalla lettura della sentenza impugnata, invero, emerge con sufficiente chiarezza come la società contribuente non abbia acceduto alla procedura di cui al D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 11 (c.d. “interpello”), presentando l’istanza secondo la procedura dettagliatamente prevista dalla disposizione in esame; solo ove ciò fosse avvenuto la risposta a tal formale interpello avrebbe potuto produrre gli effetti preclusivi conseguenti, consistenti come è noto nella nullità degli atti ad esso contrari eventualmente in seguito emesso dall’Amministrazione finanziaria;
– diversamente, la contribuente ha semplicemente richiesto, irritualmente quanto alla sede e alle modalità di formulazione della richiesta stessa, all’Ufficio di manifestare il proprio parere; sul punto la CTR ha infatti accertato che non rimangono dubbi solo in ordine alla “sostanza dell’iter amministrativo”; evidentemente ciò indica come quanto alle forme, il cui rispetto assume valenza fondamentale, l’iter non sia stato affatto rispettato;
– conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata rinvio al secondo giudice per nuovo esame;
– stante la decisione in ordine al ricorso principale, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile poichè (Cass. SS.UU. 25 marzo 2013 n. 7381, seguita da Cass. Sez. II, 5 gennaio 2017, n. 134), il ricorso incidentale per cassazione presuppone pur sempre la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che – come il contribuente nel presente caso, – nel giudizio di appello sia risultata completamente vittoriosa; quest’ultimo, del resto, non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non scrutinate dal giudice d’appello che le ha ritenute assorbite, poichè anche nell’eventualità accoglimento del ricorso principale sarebbe salva la possibilità che esse siano riesaminate in sede di giudizio di rinvio (cfr., e pluribus, Cass. n. 27157 del 2011; Cass. n. 12728 del 2010; Cass. n. 25821 del 2009; Cass. n. 22346 del 2006). In conclusione, va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, sussistono nel punto i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 23 settembre 2020