LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31378-2018 proposto da:
COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIA 929, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ALSAZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIZIA DI NUNNO;
– ricorrente –
contro
M.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO GARAI 11, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO MAGGI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1286/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 26/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento ICI 2010 in quanto la contribuente non avrebbe potuto usufruire dell’agevolazione fiscale per essere coltivatrice diretta in quanto pensionata;
la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello della parte contribuente osservando che per usufruire del beneficio è sufficiente la qualità di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto in via alternativa e che la qualità di coltivatrice diretta della contribuente risulta dalla documentazione prodotta in atti mentre nessun rilievo possono avere la circostanza dell’età avanzata – attesa la notoria meccanizzazione raggiunta nell’attività agricola – nonchè la circostanza secondo cui la contribuente è coadiuvata dal figlio e neppure rileva la circostanza di essere in pensione, che addirittura favorisce una totale dedizione all’attività agricola;
il Comune di Capriano del Colle proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre la parte contribuente non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il comune di Capriano del Colle denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9 e art. 2697 c.c., in quanto il requisito relativo alla coltivazione diretta dei terreni va provata in via autonoma, non bastando la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo;
considerato che secondo questa Corte:
in tema di ICI, l’agevolazione fiscale prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9 per i terreni agricoli posseduti dai soggetti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58 è subordinata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica, da parte del possessore, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, desumibile dall’iscrizione negli appositi elenchi di cui all’art. 11 della L. n. 9 del 1963, e della conduzione effettiva dei terreni, che, invece, deve essere provata in via autonoma dal contribuente, atteso che la “ratio” della disposizione è quella di incentivare la coltivazione della terra alleggerendo il carico tributario dei soggetti che ritraggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito (Cass. n. 10284 del 2019);
considerato che la CTR si è attenuta al suddetto principio laddove da un lato ha ritenuto che per usufruire del beneficio occorre, in via alternativa, la qualità di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto (ritenendo in particolare che la contribuente abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale) e dall’altro – affermando che la qualità di coltivatore diretto della contribuente risulta dalla documentazione prodotta in atti mentre nessun rilievo possono avere la circostanza dell’età avanzata, attesa la notoria meccanizzazione raggiunta nell’attività agricola, nonchè la circostanza secondo cui la contribuente è coadiuvata dal figlio e neppure rileva la circostanza di essere la stessa in pensione, che addirittura favorisce una totale dedizione all’attività agricola ha motivato specificamente e in via autonoma circa la circostanza della effettiva coltivazione diretta del suolo da parte della contribuente, ritenendo quindi tale prova raggiunta;
ritenuto dunque che il ricorso è infondato e che le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.200, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020