Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2030 del 29/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 17014-2019 proposto da:

L.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ETTORE PAIS 18, presso lo studio dell’avvocato LUCIA DI COSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO RUMASUGLIA;

– ricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;

– resistente –

avverso l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE GABRIELLA.

RILEVATO

CHE:

L.O. ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 11127, depositata il 19.4.2019, deducendo che questa Corte, pur accogliendo il ricorso proposto nei confronti dell’INPS, lo ha, poi, erroneamente, condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;

l’INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

va disposta la correzione del segnalato errore materiale;

l’accoglimento del ricorso, con esplicita statuizione di regolamentazione delle spese secondo il principio di soccombenza e previsione di distrazione delle stesse in favore del difensore del ricorrente, rende evidente l’errore materiale contenuto nella parte dispositiva dell’ordinanza, laddove la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità è posta a carico della parte ricorrente (vittoriosa) piuttosto che dell’INPS, parte controricorrente e soccombente;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone che, nella parte dispositiva dell’ordinanza di questa Corte n. 11127 del 2019, laddove è detto “condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità” si legga “condanna parte controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità”.

Dispone la trasmissione alla cancelleria per le annotazioni della correzione sull’originale del provvedimento.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

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