LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6442/2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
SAUSOLITO SRL, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, SOROL SRL (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avv. ALBA TORRESE, elettivamente domiciliate in Roma, Via A. Gramsci, 34;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 7787/07/2018, depositata in data 12 novembre 2018 e notificata il 19 novembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 luglio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
RILEVATO
CHE:
Le contribuenti SAUSOLITO SRL e SOROL SRL hanno impugnato due avvisi di liquidazione con cui veniva recuperata l’imposta di registro con aliquota proporzionale al 3% in relazione al finanziamento effettuato da SOROL SRL in favore della partecipata SAUSOLITO SRL, deducendo trattarsi di operazione di servizi in campo IVA D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 3, comma 2, n. 3, (prestito in denaro), benchè esente.
La CTP di Roma ha accolto il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza in data 12 novembre 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che il soggetto finanziato e il finanziatore sono imprenditori commerciali e che il socio possa eseguire finanziamenti a favore della società partecipata. Ha, inoltre, ritenuto che il finanziamento è avvenuto a titolo oneroso, come risulta dalle scritturazioni di bilancio anche in punto interessi passivi corrisposti, da attribuire alla operazione di finanziamento in oggetto. La Corte di merito ha, inoltre, ritenuto tali circostanze (l’erogazione del finanziamento da parte del socio SOROL SRL alla partecipata SAUSOLITO SRL e la natura onerosa), pacifiche.
Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria; resistono con controricorso le parti contribuenti, che propongono a loro volta ricorso incidentale condizionato.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
1 – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non contestata la circostanza della natura onerosa del finanziamento, deducendo di avere contestato tale circostanza sin dalle controdeduzioni depositate nel giudizio di primo grado, che trascrive per specificità del motivo. Nel qual caso, a fronte della contestazione da parte dell’Ufficio dei presupposti per l’applicazione dell’imposta di Registro in misura proporzionale, è onere del contribuente provare l’insussistenza dei presupposti impositivi.
2.1 – Con il primo motivo di ricorso incidentale, espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale, le controricorrenti e ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., e per omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il giudice di appello fatto uso del principio della compensazione delle spese in assenza dei presupposti.
2.2 – Con il secondo motivo le ricorrenti incidentali ripropongono come motivo di ricorso una questione rimasta assorbita, quale la violazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22, per avere avuto le controricorrenti, all’atto dell’erogazione del finanziamento, sede in *****, con esenzione dall’assoggettamento a imposta di Registro in Italia, nonchè per erogazione del finanziamento sin dal 2007, con prescrizione del pagamento dell’imposta medesima.
3 – Va preliminarmente rigettata – riformandosi l’originaria proposta, come dedotto dal ricorrente in memoria ex art. 378 c.p.c., – l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per tardività del ricorso, rendendosi applicabile il disposto del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 1, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136, secondo cui “per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonchè per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019”.
4.1 – Il ricorso è, in ogni caso, inammissibile, senza necessità di rimessione in pubblica udienza. Parte ricorrente non ha censurato la motivazione della sentenza, secondo cui la natura onerosa del finanziamento in oggetto è stata ritenuta provata in fatto (“che poi si tratti di un finanziamento oneroso e non erogato a titolo gratuito si evince dai bilanci, allegati al ricorso introduttivo del giudizio, che espongono, al passivo, sia la enorme voce del credito del socio v/la società finanziata, sia l’ammontare degli interessi passivi corrisposto. Ammontare che, in difetto di altri finanziamenti, che non figurano in bilancio, non possono che essere riferiti al socio”). Il riferimento al principio di non contestazione (che esime la parte dalla prova dei fatti costitutivi) va, pertanto, ascritto ad autonoma ragione della decisione, concorrente rispetto alla prima e adottata dalla Corte di merito, che aveva motivato la decisione ritenendo provata in fatto la circostanza della natura onerosa del finanziamento in oggetto.
4.2 – E’ principio affermato da questa Corte che il giudice di merito, dopo avere aderito ad una prima ratio decidendi, può esaminare e accogliere anche una seconda ratio, al fine di sostenere la propria decisione, non spogliandosi della potestas iudicandi, atteso che l’art. 276 c.p.c., non stabilisce tra le questioni di merito un preciso ordine di esame delle questioni; nel qual caso, la sentenza risulta sorretta da due diverse rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, sicchè l’omessa impugnazione di una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (Cass., Sez. U., 29 marzo 2013, n. 7931; Cass., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 15399; Cass., Sez. VI, 18 aprile 2017, n. 9752; Cass., Sez. Lav., 11 febbraio 2011, n. 3386).
4.3 – Il ricorso è ulteriormente inammissibile, posto che l’accertamento della sussistenza di una contestazione (ovvero d’una non contestazione), rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, spetta al giudice del merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione; ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto contestato uno specifico fatto la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l’altrui pregressa non contestazione, diventa inammissibile (Cass., Sez. II, 28 ottobre 2019, n. 27490). Diversamente, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., (come anche del successivo art. 116), può porsi solo ove si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento delle prove legali o, al contrario, abbia considerato come facenti piena prova elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2019, n. 1229).
4.4 – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l’assorbimento dell’esame del ricorso incidentale condizionato.
5 – Le spese sono regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre 15% spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020