Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20967 del 01/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32084-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.M., F.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO BELLI CONTARINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELA CUTARELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1403/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 29/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO RITA.

RILEVATO

CHE:

1.-. F.M. e F.G. sono soci della (estinta) società Del Lauro G.F. e C. s.n.c. Hanno ricevuto due separati avvisi di accertamento con i quali è stato loro imputato “per trasparenza” ex art. 5 TUIR il maggior reddito accertato nei confronti della società e li hanno impugnati deducendo e la decadenza dalla attività accertativa dell’ufficio e la inesistenza dell’atto presupposto.

Il ricorso dei contribuenti è stato respinto in primo grado.

Propongono appello ed evidenziano che con separata sentenza passata in giudicato, è stato annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della estinta società per difetto di preventivo contraddittorio endoprocedimentale; la CTR della Lombardia con sentenza del 29 marzo 2018 accoglie gli appelli.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi ad un motivo. Resistono con controricorso i contribuenti. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso la Agenzia deduce la nullità della sentenza e la violazione e falsa dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. nonchè dell’art. 5TUIR in relazione all’artt. 360 c.p.c. nn. 3 e 4.

Secondo l’agenzia l’intervenuto annullamento dell’avviso di accertamento non ha valore di giudicato esterno, poichè la sentenza invocata dai contribuenti non si è pronunciata sul merito della pretesa impositiva, ma ha annullato l’avviso emesso ne confronti della società per difetto di contraddittorio preventivo; il merito resterebbe quindi “assorbito”.

Il motivo è infondato.

Per giurisprudenza costante l’accertamento dei redditi della società di persone e dei soci è unitario e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali (Cass. 14815/2018). Nel caso di specie, la società si è estinta già al momento dell’esercizio del potere impositivo, come si evince dalla motivazione della sentenza di primo grado, riportata dai contribuenti nella controricorso, con la conseguenza che i soci debbono rispondere a titolo di successione delle obbligazioni tributarie facenti capo alla società. (Cass. 20024/2017) Contrariamente a quanto ritiene l’Agenzia l’annullamento per difetto di contraddittorio endoprocedimentale non è un vizio “non rapportabile ai soci”, ma costituisce una decisione sul merito della pretesa impositiva che viene annullata in radice, per insanabile difetto nella procedura di accertamento del credito tributario La violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta infatti la invalidità dell’atto (Cass. s.u. 24823/2015).

Questa Corte ha anche affermato che l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, sancito con sentenza passata in giudicato, pronunciata, come nel caso di specie, per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria e non per vizi della notifica dell’atto impositivo o per altra causa non rapportabile ai soci, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, i quali possono quindi opporlo all’amministrazione finanziaria che è stata parte in causa nel relativo processo (Cass., Sez. U., n. 14815 del 2008, in motivazione, Cass. n. 17368 del 2009 e n. 8155 del 2015; 29161/2017).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 ottobre 2020

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