Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20971 del 01/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36140-2018 proposto da:

DELTA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA, 20, presso lo studio dell’avvocato LORENZO DEL FEDERICO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CHRISTIAN CALIFANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 292/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE, depositata il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO 1.-. La società delta ha proposto ricorso per cassazione alla sentenza della CTR delle Marche depositata in data 25 maggio 2018. Si è costituita l’Avvocatura dello Stato con controricorso.

Con atto del 16 gennaio 2020 l’Avvocatura ha dichiarato che la contribuente ha proposto istanza di definizione della lite e ha effettuato il pagamento di quanto dovuto, chiedendo dichiararsi la estinzione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 3. In questi termini è stata redatta la proposta ex art. 380 bis c.p.c., comunicata alle parti. Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere e alla declaratoria di estinzione per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue la compensazione delle spese del processo, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, trattandosi di ipotesi di definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge come conseguenza automatica della definizione agevolata della controversia tributaria.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

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