LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5887/2019 R.G. proposto da:
CASA PROTETTA MARIA SS. DEL ROSARIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, Valente Benito Rosario, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. LARUSSA Adolfo, ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale Carso, n. 57, presso lo studio legale dell’avv. MARINO Luigi;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1945/03/2018 della Commissione Tributaria Regionale della CALABRIA, depositata in data 11/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.
RILEVATO
Che:
– in controversia vertente sull’impugnazione dell’estratto di ruolo relativa alla cartella di pagamento emessa per IRPEG ed ILOR con riferimento all’anno d’imposta 1996, che la Casa Protetta Maria Ss. del Rosario sosteneva non esserle mai stata notificata, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dichiarava l’inammissibilità del ricorso della contribuente per difetto di specificità dei motivi di appello;
– avverso tale statuizione la ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica per iscritto l’intimata;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, sostenendosi che i giudici di appello avevano erroneamente ritenuto il ricorso d’appello carente del requisito di specificità dei motivi.
2. Con il secondo motivo viene dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la CTR omesso di rilevare che i giudici di primo grado non avevano esaminato i motivi di impugnazione proposti con il ricorso introduttivo, essendosi limitati a dichiarare l’inammissibilità del ricorso perchè proposto avverso l’estratto di ruolo, perchè atto “non autonomamente impugnabile” (ricorso, pag. 3), ritenendo “assorbite le restanti censure” (ricorso, pag. 4).
3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, sono fondati e vanno accolti.
4. Al riguardo deve ricordarsi che è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui “In tema di giudizio di appello, la ricorrenza della specificità dei motivi non può essere definita in via generale ed assoluta, ma va correlata con la motivazione della sentenza impugnata e deve ritenersi sussistente quando alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono contrapposte quelle dell’appellato in modo da incrinare il fondamento logico – giuridico delle prime, come nell’ipotesi in cui, con riferimento ad un autonomo capo di sentenza, l’appellante, pur non procedendo all’esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza, svolga il motivo di appello in modo incompatibile con la complessiva argomentazione della decisione impugnata sul punto, posto che l’esame dei singoli passaggi della stessa è inutile, una volta che l’appellante abbia esposto argomentazioni incompatibili con le stesse premesse del ragionamento della sentenza impugnata” (Cass. n. 15936 del 2003). Si è peraltro precisato che “nel processo tributario, è soddisfatto il requisito della specificità dei motivi di appello ove le argomentazioni svolte, correlate con la motivazione della sentenza impugnata, ne contestino il fondamento logico-giuridico, non richiedendosi necessariamente una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate che possono, invece, essere ricavate anche implicitamente, sia pure in maniera univoca, dall’atto di impugnazione considerato nel suo complesso” (Cass. n. 9083 del 2017; v. anche Cass. n. 1200 del 2016 e, da ultimo, Cass. n. 4482 e n. 8248 del 2018).
5. Così delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento, deve osservarsi che nel caso di specie i giudici di merito non si sono attenuti ai suddetti principi, perchè dal contenuto della stessa sentenza impugnata emerge che l’appellante non si è affatto limitato a riproporre pedissequamente i motivi di impugnazione dell’atto impositivo e le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio, prescindendo dal contenuto della sentenza appellata, ma ha espressamente censurato l’unica statuizione di primo grado che aveva dichiarato il ricorso inammissibile perchè proposto avverso un atto (l’estratto di ruolo) ritenuto “non autonomamente impugnabile”, dichiarando “assorbite le restanti censure” (così a pag. 4 del ricorso). Ed infatti, nel riassumere i fatti di causa la CTR dà espressamente atto che l’appellante aveva dedotto, quale motivo di impugnazione, che “il giudice di prime cure non ha tenuto conto: 1. Dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo; (…)”.
6. Pertanto, in accoglimento del ricorso in esame, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020