Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.21171 del 02/10/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 4882/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

V.U., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo CENTOLA ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Filippo Nicolai, n. 16/A, presso lo studio legale dell’avv. Marco ZELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4822/40/2016 della Commissione Tributaria Regionale del LAZIO, Sezione Staccata di Latina, depositata il 21/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

LA CORTE

– premesso che con ordinanza interlocutoria n. 5031 del 2018 questa Corte ha sospeso il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. sul rilievo che il contribuente aveva proposto querela di falso, con un primo atto di citazione, notificato in data 20/02/2013, per contestare la veridicità della sottoscrizione apposta sulla relata di notifica dell’avviso di accertamento e, con un secondo atto di citazione, notificato in data 5/12/2013, avverso il medesimo documento, ma anche avverso l’avviso di ricevimento della raccomandata postale di spedizione della cartella di pagamento, contestando la veridicità di quanto in esso attestato dall’agente notificatore circa il luogo e la consegna del piego postale, nella specie effettuati a tale V.S., fratello del contribuente, che sosteneva non essere all’epoca con lui convivente;

– premesso altresì che con sentenza n. 2176/2019, pubblicata in data 17/09/2019, il Tribunale di Latina ha dichiarato la falsità della sottoscrizione apposta sulla cartolina di ritorno relativa alla notifica dell’avviso di accertamento e dichiarato inammissibile “la querela di falso inerente l’avvenuta consegna della cartella di pagamento n. 057 2011 00000904712/000 presso luogo diverso dalla residenza del sig. V.U. e in ordine all’inesistenza di un rapporto di convivenza tra il destinatario e il ricevente la notifica”;

– considerato che agli atti non vi è prova del passaggio in giudicato della predetta sentenza sicchè si rende necessario acquisire informazioni in merito.

PQM

dispone che la Cancelleria provveda ad acquisire informazioni presso il Tribunale di Latina in ordine all’eventuale passaggio in giudicato della sentenza n. 2176/2019, pubblicata da quel Tribunale in data 17/09/2019, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 09 luglio 2020.

Depositato in cancelleria il 2 ottobre 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472