Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.21173 del 02/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31291-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARESE 15, presso VARESE IMMOBILIARE, rappresentata e difesa dall’avvocato EUGENIO LEQUAGLIE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3420/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

CHE:

1.-. R.C. ha impugnato l’avviso di classamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335 riguardanti alcune sue proprietà immobiliari in Roma. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado con sentenza del 12.9.2016. Propone appello l’Agenzia e la CTR, rilevando che l’appello è stato notificato a mezzo posta privata (Nexive) e ritenuta detta notifica inesistente poichè la L. n. 124 del 2017 e che consente la notifica di atti giudiziari a mezzo poste private si applica solo a far data dal 10.9.2017, ha dichiarato l’appello inammissibile.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a due motivo. Si è costituita la R. depositando controricorso. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

3.- La ricorrente Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 osservando che nella fattispecie l’ufficio si avvalso di una delle modalità di notifica dell’atto di appello consentite dalla norma e cioè la notifica tramite operatore privato e che peraltro l’atto è stato spedito tempestivamente e cioè in data 21/2/2017. Rileva altresì che la CTR non ha fatto corretta applicazione dell’art. 156 c.p.c. atteso che la eventuale nullità della notifica è stata comunque sanata dalla costituzione dell’appellata. La resistente eccepisce che ella nel giudizio di appello non si è costituita e che in ogni caso la notificazione non è stata eseguita presso il domicilio eletto.

4.- Ritenuto che deve verificarsi la regolarità e tempestività della notifica, anche con riguardo alla sua ricezione da parte della destinataria non costituita in appello e pertanto è necessario acquisire il fascicolo del merito non presente in atti.

P.Q.M Rinvia la casa a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

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