LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3915-2015 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE e LELIO MARITATO;
– ricorrenti –
contro
P.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PIERALLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNAMARIA GARRO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 902/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 05/11/2014, R.G.N. 97/2014.
RILEVATO
CHE:
1. Con sentenza del 5.11.14, la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza del tribunale di Cuneo del 14.11.13, che aveva dichiarato inefficace l’avviso di addebito con il quale era stato richiesto al signor P.I. il pagamento in favore dell’Inps di Euro 5.962 per contributi IVS a percentuale della gestione artigiani per l’anno 2005, oltre sanzioni ed interessi di mora.
2. In particolare, la corte territoriale riteneva il credito prescritto per decorso del termine quinquennale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 9 e 10, dovendo escludersi – in considerazione dei poteri ispettivi e impositivi attribuiti autonomamente all’istituto previdenziale – che il termine iniziasse a decorrere dalla data dell’accertamento fiscale operato dall’Agenzia delle Entrate che aveva accettato un reddito di impresa superiore a quello dichiarato, nonchè, per altro verso, dovendo del pari escludersi – in ragione della provenienza dell’atto da soggetto diverso dal creditore -l’interruzione del decorso del termine prescrizionale per effetto dell’accertamento fiscale predetto.
3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per tre motivi, cui resiste con controricorso il P..
CONSIDERATO
CHE:
4. Con il primo motivo di ricorso si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 2935 c.c., L. n. 233 del 1990, artt. 1 e 2, del D.L. n. 384 del 1992, art. 3bis conv. con modif. in L. n. 438 del 1992, per avere la sentenza impugnata trascurato che – riguardando il credito contributi a percentuale e non fissi – il termine prescrizionale relativo non poteva decorrere che dal momento dell’accertamento del reddito d’impresa in misura superiore a quello previsto dalla L. n. 223 del 1990, art. 1, comma 4 non essendo configurabile prima del detto accertamento fiscale il diritto ai contributi a percentuale.
5. Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 2935 c.c. e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 1 per avere la sentenza impugnata negato la valenza interruttiva del termine prescrizionale dell’accertamento fiscale benchè detto accertamento fosse unico ai fini fiscali e previdenziali.
6. Con il terzo motivo di ricorso si deduce deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 2941 c.c., n. 8, L. n. 233 del 1990, artt. 1 e 2, del D.L. n. 384 del 1992, 3bis conv. con modif. in L. n. 438 del 1992, per avere la sentenza impugnata trascurato la sospensione del termine prescrizionale in ragione del doloso occultamento del debito da parte del debitore.
7. Il primo motivo è infondato.
8. Questa Corte (Cass. 19640 del 24 luglio 2018 e Cass. 13463 del 29 maggio 2017) ha già ritenuto rilevante ai fini dell’inizio del decorso del termine prescrizionale la data in cui diritto può essere fatto valere, escludendo in ipotesi analoga a quella di specie l’assenza di cause giuridiche che abbiano ostacolato l’esercizio del diritto.
9. In particolare, si è affermato che l’impossibilità di far valere un diritto, alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, nè il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. sentenze n. 21026 del 06/10/2014 e n. 10828 del 26/05/2015).
10. Questa Corte ha pure già ritenuto, con specifico riferimento alla materia in oggetto (Cass. n. 13463 del 29/05/2017 e Cass. 19640 del 24 luglio 2018), che in tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito L. n. 233 del 1990, ex art. 1, comma 4 quand’anche l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento; ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3 deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’atto, eventualmente successivo con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato, D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1 un maggior reddito.
11. E’ pertanto infondata la tesi fatta valere dall’INPS secondo cui il diritto ai contributi a percentuale sul reddito sarebbe sorto solo quando l’Istituto ha avuto contezza del suo credito e cioè solo dopo che l’Agenzia delle Entrate ha accertato d’ufficio che il lavoratore autonomo avesse conseguito un reddito mai dichiarato prima. Invece il diritto in questione era già sorto al momento del fatto generatore dello stesso ovvero alla scadenza del termine stabilito per il pagamento dei medesimi contributi all’INPS.
12. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.
13. Muovendo proprio dal fatto che il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 ha demandato all’Agenzia delle Entrate un’attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, commettendole anche di richiedere il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, questa Corte (Cass. n. 17769 del 2015 e Cass. 13463 del 29 maggio 2017) ha già avuto modo di affermare che, ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall’Agenzia prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell’avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo-previdenziale, determinando l’interruzione della prescrizione anche in favore dell’INPS.
14. Il terzo motivo resta assorbito.
15. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
16. Tenuto conto dell’accoglimento del ricorso per quanto di ragione, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020
Codice Civile > Articolo 8 - Tutela del nome per ragioni familiari | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2020 - Leggi speciali | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2935 - Decorrenza della prescrizione | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2941 - Sospensione per rapporti tra le parti | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile