Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.21759 del 09/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13256-2018 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato ROSSANA CLAVELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STELLARIO VENUTI;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MOLLICA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 920/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 06/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 920/2017 aveva dichiarato rispettivamente improcedibile e inammissibile i due appelli proposti da Poste Italiane spa avverso la sentenza con cui il tribunale di Locri aveva accolto la domanda di C.C. diretta alla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, alla conversione del rapporto a tempo indeterminato ed al risarcimento del danno subito.

Avverso tale decisione la società Poste aveva proposto ricorso per cassazione cui resisteva con controricorso la C..

Nelle more del procedimento era depositata copia di verbale di conciliazione intervenuta tra le parti in sede sindacale.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

Con verbale di conciliazione definita in sede sindacale in data 29.10.2018 la Società Poste Italiane spa e C.C. definivano la controversia in oggetto. Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese giudiziali, in ragione della avvenuta conciliazione.

P.Q.M.

La corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

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