LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24198-2018 proposto da:
COMEMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE APPIA 19, presso lo studio dell’avvocato SAPIA BOMBINA, rappresentata e difesa dall’avvocato PILIA MARCO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 46/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 23/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.
RILEVATO
Che:
Con sentenza in data 23 gennaio 2018 la Commissione tributaria regionale della Sardegna confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Cagliari che aveva respinto il ricorso proposto dalla COMEMA s.r.l. contro l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per omesso versamento di IVA in relazione ad operazione di cessione di beni avvenuta nell’anno 2007 e non fatturata. Premesso che la società contribuente si era limitata ad eccepire in primo grado la tardività della notifica dell’avviso di accertamento, riteneva la CTR tempestiva la notifica dell’atto impugnato, dichiarando inammissibili in quanto nuovi gli altri motivi proposti per la prima volta in appello.
Avverso la suddetta sentenza, con atto del 17 luglio 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Con apposita istanza, la società contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo provveduto all’integrale pagamento degli importi liquidati a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia.
CONSIDERATO
Che:
Va preliminarmente rilevato che la società contribuente, con apposita istanza, ha documentato di aver presentato, sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. dalla L. n. 136 del 2018, domanda di definizione agevolata della controversia, provvedendo al pagamento delle somme liquidate in applicazione del beneficio.
Ricorrono pertanto, nella fattispecie, i presupposti per dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 46, l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020