Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.22256 del 14/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26410-2019 proposto da:

SERVICE ENGINEERING s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, R.S.L., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Elmina LATELLA, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Verbano n. 8, presso lo studio legale dell’avv. Simona CELEBRE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 13979/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

FATTO E DIRITTO

La corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

In controversia relativa ad impugnazione di tre avvisi di accertamento emessi nei confronti della società contribuente ai fini IVA ed IRES relativamente agli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010 per indebite deduzioni di costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti intercorsi con tale L.L., nonchè di quote di ammortamento e di spese diverse riferite ad immobili non strumentali, con l’ordinanza in epigrafe indicata questa Corte, decidendo sul ricorso proposto dalla società contribuente avverso la sentenza d’appello emessa dalla Commissione tributaria regionale della Basilicata, così provvedeva: “accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, nonchè il secondo motivo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”.

La società ricorrente ha chiesto correggersi l’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte, là dove aveva indicato quale giudice del rinvio la CTR delle Marche anzichè di quella della Basilicata.

Deve premettersi che “Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c., è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione” (Cass. n. 572 del 2019).

Ciò posto, rileva il Collegio che nel caso di specie questa Corte nella motivazione dell’ordinanza di cui si chiede la correzione, aveva individuato nel giudice del rinvio quello competente territorialmente, come è dato evincere dal contenuto del punto 10 della motivazione ove si legge che “(…) la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla competente CTR”.

L’indicazione della Commissione tributaria regionale delle Marche, contenuta nel dispositivo, è quindi frutto evidente di un errore materiale che può essere emendato con la procedura attivata dalla società contribuente, il cui ricorso va quindi accolto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

PQM

dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 13979/2019, depositata il 23/05/2019, sia corretto nel senso che ove è scritto “MARCHE” si intenda scritto “BASILICATA”;

dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

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