LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9298-2018 proposto da:
N.F., nella qualità di Presidente pro tempore della PROVINCIA DI SIENA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE EUROPA 331, presso lo studio dell’avvocato LAURA SCORCUCCHI, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA MINI;
– ricorrente –
contro
CITTA’ METROPOLITANA FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA GUALTIERI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1991/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
la Provincia di Siena ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Firenze depositata il 129-2017;
con tale decisione è stato respinto il gravame avverso la sentenza con la quale il tribunale di Firenze aveva a sua volta respinto l’opposizione della medesima Provincia di Siena all’ordinanza-ingiunzione n. 123718-13, emessa dalla Provincia di Firenze per un credito derivante da accordi di programma degli anni 2003 e 2005;
la corte d’appello ha osservato che l’appellante aveva eccepito l’estinzione dell’avverso credito per compensazione con un controcredito di importo maggiore, oggetto di una propria ulteriore ingiunzione (la n. 672713) basata su una nota di impegno dell’assessorato alla viabilità di Firenze di trasferire fondi alla Provincia di Siena, per la progettazione di una strada regionale; ha disatteso il gravame osservando e ritenendo che (i) la compensazione – legale o giudiziale – non poteva operare poichè era ancora controverso dinanzi ad altro giudice il controcredito opposto in compensazione; (ii) la informale nota richiamata dalla Provincia di Siena non poteva giustificare la pretesa poichè non idonea a determinare l’assunzione di obbligazioni in capo alla p.a.;
con unico motivo la Provincia di Siena denunzia la violazione dell’art. 1243 c.c. per avere la corte d’appello mancato di considerare l’effettiva origine normativa del credito da essa vantato, il quale quindi non poteva dirsi conseguente alla richiamata nota dell’assessorato alla viabilità della Provincia di Firenze;
resiste con controricorso la Città Metropolitana di Firenze, succeduta alla Provincia.
CONSIDERATO
che:
il ricorso è inammissibile, non avendo la ricorrente censurato l’autonoma specifica e concorrente ratio della sentenza impugnata relativa alla impossibilità di operare la compensazione per ragioni di diritto;
invero la corte d’appello ha previamente osservato, in base all’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte Suprema, che “in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perchè quest’ultima, ex art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l’invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall’art. 295 c.p.c. o dall’art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell’art. 1243 c.c.” (Cass. Sez. U n. 23225-16);
ha poi aggiunto che, nella concreta fattispecie, non risultava “il passaggio in giudicato dell’opposizione della Provincia di Firenze avverso l’ingiunzione della Provincia di Siena”;
nessuna censura è prospettata a riguardo di tale affermazione, la quale è invece da sola in grado di sorreggere la decisione;
le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.100,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale massima di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020