LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – Consigliere –
Dott. GRASSO Giusep – rel. Consigliere –
Dott. di NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5585/12 proposto da:
SIBETT S.A.S. di L.S. & C, società incorporante della DECANO S.R.L., in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale rilasciata in allegato alla memoria difensiva dall’Avv. Franco Cicchiello, presso il cui studio in Roma alla via Alessandria n. 119 è elettivamente domiciliata.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.
– resistente –
avverso la sentenza n. 12/22/2011 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 17 gennaio 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2019 dal Consigliere Gianluca Grasso.
RITENUTO
che:
– la Decano s.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento n. *****, con il quale l’amministrazione finanziaria aveva rettificato la dichiarazione annuale Iva, presentata dalla società per l’anno 2000, disconoscendo il credito Iva esposto in dichiarazione per l’importo di Lire 550.000.000 a seguito di compravendita di un complesso immobiliare conclusa con la Aries s.r.l. per un corrispettivo di Lire 5.550.000.000, con Iva agevolata al 10%, operazione ritenuta dall’Amministrazione volta soltanto al conseguimento di un indebito risparmio d’imposta;
– la Commissione tributaria provinciale di Padova, con sentenza n. 64/08/09, depositata in data 16 giugno 2009, ha respinto il ricorso, ritenendo che il condono, presentato dalla società in relazione agli anni 1999, 2000 e 2001 ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 7, non precludesse l’accertamento dell’Amministrazione e che la presunta decadenza dell’Ufficio per operare l’accertamento risultasse superata, essendo applicabile la proroga biennale prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 10;
– la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l’appello della Decano S.r.l., affermando che l’attività in questione “sia stata realizzata per porre in essere un’illegale operazione per conseguimento di un indebito rimborso Iva mai versata” e ritenendo che la proroga dei termini di accertamento prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 10, operi in tutti i casi in cui il condono di cui alla medesima L., art. 7, pur se formalmente presentato, non sia valido;
– la Sibett s.a.s. di L.S. & C, società incorporante della Decano s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;
– l’Agenzia delle entrate ha depositato una memoria ai fini della partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso si contesta l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa il punto della sentenza che definisce soggettivamente inesistente l’operazione di compravendita immobiliare intercorsa tra Decano S.r.l. e Aries S.r.l.. Secondo quanto prospettato dalla ricorrente, l’inesistenza soggettiva affermata dai giudici d’appello (peraltro in contraddizione con i giudici di primo grado che affermavano l’esistenza soggettiva e l’inesistenza oggettiva dell’operazione) non sarebbe stata in alcun modo giustificata nella motivazione, che semplicemente ha fatto proprie le pure illazioni addotte dall’Ufficio per avvallare un potenziale vantaggio della società in materia di Iva, giungendo a disconoscerne anche l’esistenza oggettiva;
– il motivo è inammissibile;
– in tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 – il vizio relativo all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve essere riferito a un “fatto”, da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. 3 ottobre 2018, n. 24035);
– anche nel vigore del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è invece inammissibile la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non potendo mai la Corte di cassazione procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 5024/2012) e non potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 4766/2006).
– nella specie, parte ricorrente propone un’inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie, criticando l’apprezzamento compiuto in sede di merito, dove il giudice d’appello, di là dal riferimento all’inesistenza soggettiva, oggettiva e alla simulazione, ha desunto dalle caratteristiche dell’operazione (la DECANO ha fatto alienare dalla partecipata ARIES l’immobile posseduto e contemporaneamente ha estinto il debito ipotecario con realizzo di un utile; la ARIES versava in una situazione di dissesto finanziaria nota alla DECANO, che era consapevole anche dell’inaffidabilità dell’amministratore unico) il carattere fraudolento e la sua consapevolezza da parte della società contribuente;
– con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 della L. n. 289 del 2002, art. 7, comma 11. Secondo quanto argomentato, non sussistendo nel caso di specie i presupposti per considerare inesistente il credito Iva vantato da Decano, ed essendo pienamente efficace la “cristallizzazione” della sua posizione fiscale in virtù del fatto che la società, per gli anni 1999 – 2000 – 2001, si è avvalsa della definizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 7, vi sarebbe la carenza di legittimazione dell’Ufficio nell’emissione dell’avviso di accertamento, disposto in violazione del disposto di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 7, comma 11;
– il motivo è infondato;
– questa Corte (Cass., sez. un., 6 luglio 2017, n. 16692) ha ritenuto che, in tema di c.d. condono tombale, non è inibito all’erario l’accertamento riguardante un credito da agevolazione esposto in dichiarazione, in quanto il condono elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio (v. altresì Cass. 15 gennaio 2019, n. 716 riferita alla determinazione di imposte ulteriori; Cass. 13 dicembre 2018, n. 32257 sulle agevolazioni che hanno effetto diretto sull’imposta, quali i crediti di imposta. In precedenza, ex plurimis, in relazione a crediti da agevolazioni: Cass. 7 giugno 2011, n. 12337; 12 giugno 2012, n. 9578; 19 luglio 2013, n. 17749; 5 febbraio 2014, n. 2597; 16 aprile 2014, n. 10574; 3 agosto 2016, n. 16157). Estendere anche ai crediti la preclusione di ogni accertamento tributario nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati derivante dal perfezionamento del procedimento di condono, in mancanza di qualsiasi potere decisorio da parte dell’Ufficio, colliderebbe con le finalità del condono, indirizzate a reperire risorse di bilancio e non già a perseguire finalità transattive e di compensazione di ragioni di credito e di debito;
– tale principio, enunciato in relazione al “condono tombale” L. n. 289 del 2002, ex art. 9, può senz’altro essere esteso al condono previsto dallo stesso testo, art. 7, stante l’identità sostanziale dell’art. 9, comma 9, su cui si sono pronunciate le Sezioni Unite (“la definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis e 36-ter e successive modificazioni, nonchè gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto, nonchè dell’imposta regionale sulle attività produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente non dichiarati, nè per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d’imposta diverse da quelle originariamente dichiarate”) e dall’art. 7, comma 13 (“la definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni. Sono fatti sa/vi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 36-ter e successive modificazioni, nonchè gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto, nonchè dell’imposta regionale sulle attività produttive”);
– l’accertamento, pertanto, poteva essere disposto nel caso di specie;
– con il terzo motivo, formulato in via subordinata, si contesta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 della norma di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10. Parte ricorrente, sul punto, deduce che dalla validità dell’adesione alla definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 7, discende l’inapplicabilità della medesima legge, art. 10, che dispone in merito alla proroga dei termini per l’accertamento, così come invocata nella sentenza dei giudici di secondo grado;
– il motivo è infondato;
– invero, la Corte Costituzionale (con sentenza n. 356/2008) ha chiarito che la proroga ha la finalità non di punire chi abbia scelto di non avvalersi del condono, ma di ovviare al sensibile aggravio di lavoro e ai relativi rischi di disservizio e di mancato rispetto degli ordinari termini di prescrizione e decadenza della pretesa fiscale; sicchè, secondo un orientamento ormai consolidato di questa Corte, “in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata dalla L. n. 289 del 2002, art. 10, opera in assenza di deroghe contenute nella legge, sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi di tali disposizioni, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, atteso che il meccanismo di proroga è finalizzato a tutelare il preminente interesse dell’Amministrazione finanziaria all’accertamento e alla riscossione delle imposte” (Sez. 5, Sentenza n. 16964 del 11/08/2016; n. 3816 del 16/02/2018);
– nella specie rimane irrilevante l’adesione da parte della Società contribuente al condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 7, essendo oggetto dell’atto impugnato il recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato, che è fattispecie estranea al condono stesso (Cass. 6 giugno 2018, n. 14571 e 30 gennaio 2019, n. 2641); sicchè in virtù della proroga biennale, l’avviso di accertamento, notificato nel dicembre 2007 (laddove, come ricostruisce la ricorrente, il termine ordinario – ossia non prorogato – sarebbe decorso il 31 dicembre 2005), si rivela tempestivo;
– riguardo alle spese processuali, nessuna statuizione deve essere adottata. Secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di spese del procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione, la mera costituzione dell’Avvocatura dello Stato, con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, non consente la condanna della parte soccombente in favore del Ministero vittorioso, qualora non sia seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale di deposito di memoria, non assumendo rilevanza la circostanza che – a seguito della modifica dell’art. 380-bis c.p.c., operata dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1, comma 1-bis, conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016 – sia stata preclusa la possibilità dell’audizione della parte in adunanza camerale (Cass. 7 luglio 2017, n. 16921).
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 17 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020