Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.22663 del 19/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5424-2019 proposto da:

R.G., C.L., elettivamente domiciliati in Roma, V.le B.Buozzi 77, presso lo studio dell’avvocato Filippo Tornabuoni, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Claudio Scopsi;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO ***** SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1970/2018 della Corte d’appello di Genova, depositata il 21/12/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto dai coniugi C. e R. ex art. 2932 c.c. nei confronti di ***** s.r.l. al fine di conseguire l’esatto adempimento del contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di un box; esponevano che la promittente venditrice non aveva rispettato il termine per la consegna e che aveva apportato modifiche al locale tali da determinare un minor valore dell’immobile compravenduto;

– costituitasi in giudizio, parte convenuta eccepiva che la mancata stipula del definitivo era dipesa dalle resistenze dei promissari acquirenti, che il termine non era essenziale e che le modifiche del box erano migliorative;

– il tribunale di La Spezia accoglieva la domanda attorea e trasferiva il bene immobile identificandolo come mappale ***** sub. *****;

– con successivo ricorso la società ***** ha chiesto e ottenuto la correzione dell’errore materiale nella parte relativa all’identificazione del box come sub ***** e non sub *****;

– C.L. e R.G. hanno proposto gravame avverso la sentenza nella parte corretta e la Corte d’appello di Genova ha respinto l’impugnazione confermando la sentenza di primo grado così come corretta;

-la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dai sigg.ri C. e R. con ricorso affidato ad un unico motivo ed illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c.;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Fallimento ***** s.r.l..

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 o alternativamente n. 3, nullità della sentenza come corretta o la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c.;

– il collegio non ravvisa l’evidenza decisoria e, pertanto, rimette alla pubblica udienza.

PQM

La Corte rimette alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile – 2, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2020

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