LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6617-2019 proposto da:
C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se stessa;
– ricorrente –
contro
COMUNE di PESCIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1584/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 17/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 17 settembre 2018 la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dal Comune di Pescia avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pistoia che aveva accolto il ricorso proposto da C.E. contro gli avvisi di accertamento relativi al parziale versamento di ICI per gli anni dal 2008 al 2011. Rilevava la CTR che la nuova rendita catastale, messa in atto nel 2008, una volta notificata, diveniva utilizzabile anche per le annualità pregresse, cosiddette sospese. Osservava che, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, la notifica dell’atto impositivo ai fini ICI vale anche come atto di notificazione della rendita attribuita, come si era verificato nel caso di specie; in tal caso, ove si intenda contestare il merito della nuova rendita, sussiste l’obbligo – rimasto inadempiuto da parte della contribuente – di impugnazione autonoma dell’atto modificativo della rendita catastale nei 60 giorni dalla data della notifica, stante l’autonomia tra i giudizi di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale e dell’atto impositivo emanato dall’ente locale.
Avverso la suddetta sentenza la contribuente, con atto del 21 febbraio 2019, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Il Comune di Pescia non ha svolto difese.
La ricorrente ha depositato memoria.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
Con unico mezzo la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74. Sostiene la ricorrente che, risalendo la messa in atto della nuova rendita al 2008, non trovava nella specie applicazione – contrariamente a quanto opinato dalla CTR – la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, disposizione che prevedeva un regime differenziato per gli atti di attribuzione o modificazione della rendita catastale adottati entro il 31 dicembre 1999; per gli atti emessi successivamente, invece, la notifica degli stessi al titolare della posizione costituiva, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, condizione legale di efficacia e utilizzabilità della nuova rendita.
Il ricorso è fondato.
La CTR – nel ritenere legittimo l’avviso di accertamento nonostante esso fosse basato su un atto di variazione di rendita catastale adottato in data successiva al 1 gennaio 2000 e mai notificato alla contribuente – ha violato il disposto della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, secondo cui: “A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui allo stesso D.Lgs., art. 2, comma 3. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”.
Nel caso in esame, l’atto di variazione catastale è stato emesso nell’anno 2008, con conseguente assoggettamento della fattispecie al regime di cui alla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1 (sopra riportato) ed esclusione del diverso regime (di notificazione ed impugnabilità unitamente all’atto impositivo) previsto invece per gli atti di attribuzione o modificazione della rendita catastale adottati entro il 31 dicembre 1999 (L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3) (in termini, Cass. nn. 17825 e 22681 del 2017).
La pronuncia impugnata, ipotizzando la sussistenza di un onere d’impugnazione anche nel merito dell’attribuzione della rendita catastale conosciuta attraverso la notifica dell’atto impositivo ai fini ICI, non ha fatto corretta applicazione del principio affermato in materia da questa Corte (cfr. Cass. n. 11682 del 2017), secondo cui l’omessa notifica dell’attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 1999, ne preclude l’utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI, non obbligando il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, il contribuente ad impugnare l’atto presupposto, che, in quanto non notificato, neppure può divenire definitivo.
In conclusione, contrariamente alla proposta del relatore, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.
Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna il Comune di Pescia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2020