Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.2280 del 30/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 9588 – 2019 R.G. proposto da:

A.C. s.p.a. – c.f. ***** in persona del legale rappresentante pro tempore;

CASONE PROJECT s.r.l. – c.f. ***** in persona del legale rappresentante pro tempore;

C.C. & C. s.r.l. – c.f. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore;

MEK MECCANICA s.n.c. – c.f. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore;

N.O. s.r.l. – c.f. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore;

OMCN s.p.a. – c.f. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore;

PCM MECCANICA s.r.l. – c.f. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore;

INVESTIMENTI IMMOBILIARI ROMAGNA s.r.l. – c.f. ***** – (già

“Ramberti Arti Grafiche” s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore;

SA & BAR s.r.l. – c.f. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore;

TECNO RIMINI di G. e P. & C. s.n.c. – c.f.

***** – in persona del legale rappresentante pro tempore;

rappresentate e difese in virtù di procure speciali in calce al ricorso dall’avvocato Bruno Guaraldi ed elettivamente domiciliate in Roma, alla via G. Avezzana, n. 6, presso lo studio dell’avvocato Matteo Acciari.

– ricorrenti –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore.

– intimato –

avverso il decreto dei 13/31.7.2018 della corte d’appello di Bologna;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1 ottobre 2019 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, sicchè si impone la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte;

ritenuto in particolare che non si prospetta l'”evidenza decisoria” in relazione al profilo concernente la tempestiva proposizione del ricorso a questa Corte;

visto l’art. 380 bis c.p.c., u.c..

P.Q.M.

rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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