Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.2289 del 30/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27623-2018 proposto da:

M.T., M.A., P.G., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA PEPOLI 4, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CARACUZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE TRIVELLONI;

– controricorrente –

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1806/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA MARIO.

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 937/2011 del 21-4-2011 il Tribunale di Velletri, in relazione a giudizio di querela di falso proposta incidentalmente in altro giudizio pendente presso la Corte d’Appello di Roma, accolse la domanda proposta da P.G., M.A. e M.T. nei confronti di M.G. e, per l’effetto, dichiarò la falsità della firma ” M.O.” apposta in calce a scrittura privata del 24-8-1994.

Con sentenza 1806/2018 del 22-3-2018 la Corte d’Appello di Roma ha accolto il gravame proposto da M.G..

Avverso detta sentenza P.G., M.A. e M.T. propongono ricorso per Cassazione affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

M.G. resiste con controricorso.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti ma non al Procuratore Generale.

CONSIDERATO

che:

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone rimettersi il fascicolo al Coordinatore della Sesta Sezione-3 per gli adempimenti relativi alla fissazione di una nuova adunanza ex art. 380-bis c.p.c. nei termini di cui in motivazione. Dispone che copia della presente ordinanza sia comunicata al Procuratore Generale presso la Corte.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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