Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.23027 del 21/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4161-2020 proposto da:

D.M.D.; ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 354/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LEONE MARGHERITA MARIA.

RILEVATO

CHE:

Il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca aveva depositato controricorso avverso il ricorso notificato con cui D.M.D. aveva impugnato al sentenza della Corte di appello di Torino n. 354/2019.

Il ricorso relativo all’impugnazione non era depositato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

1) Parte ricorrente non ha provveduto a depositare il ricorso e pertanto, questo, deve essere dichiarato improcedibile in continuità con il principio già enunciato da questa Corte, secondo cui “Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con controricorso” (Cass.n. 26529/17).

Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

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