Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.23653 del 27/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 05497/2017 R.G. proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO VOLTAGGIO, che lo rappresenta e difende in uno all’avvocato ALESSIO MOROSIN;

– ricorrente –

contro

C.G., C.B., V.E., domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato OMAR MENEGHELLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1588/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata addì 11/07/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2020 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO.

CONSIDERATO

che:

un’ordinanza possessoria – di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio mediante ripristino dello stato dei luoghi ed altro, conseguita in sede di reclamo il 02/08/2007 al Tribunale di Padova dalla sezione distaccata di Cittadella – fu da C.R. posta a base di un precetto notificato il 06-11/09/2007 a G. e C.B. e ad V.E.;

a tale precetto gli intimati si opposero con atto di citazione notificato il 26 successivo, incentrato sulla carenza di passiva legittimazione rispetto all’azione esecutiva a causa dell’intervenuta vendita del bene gravato dalla servitù di passaggio – a tale B.G. – con atto trascritto il 20/04/2006, fin da prima cioè del deposito del ricorso in possessoria presso la sezione distaccata di Cittadella del Tribunale di Padova, avutosi solo il 22/04/2006;

nelle more definito il giudizio possessorio (con sentenza 08/01/2013, n. 8, della stessa sezione distaccata), l’opposizione fu accolta (con sentenza 26/05/2014, n. 1663) dal Tribunale di Padova, mentre l’appello di C.R. è stato rigettato dalla Corte d’appello di Venezia;

per la cassazione della sentenza di appello, pubblicata in data 11/07/2016 col n. 1588 e non notificata, ricorre oggi, affidandosi a quattro motivi, C.R., mentre resistono, con unitario controricorso, G. e C.B. e ad V.E.;

per l’adunanza camerale del 29/09/2020 solo il nuovo difensore dei controricorrenti deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., penultimo periodo come inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il ricorrente muove alla gravata sentenza quattro censure e:

– con una prima (rubricata “violazione o falsa applicazione degli artt. 474,479 e 615 c.p.c.”) ribadisce che gli intimati erano stati individuati univocamente nel titolo esecutivo giudiziale come idonei destinatari dell’ordine di reintegrazione, sicchè le vicende perfino anteriori all’instaurazione del giudizio nel cui corso quello si era formato erano irrilevanti ed inammissibili in sede esecutiva;

– con una seconda (rubricata “violazione o falsa applicazione degli artt. 111 e 404 c.p.c.”) contesta la reputata applicabilità dei principi di Cass. 3643/13, perchè in questo caso il trasferimento del diritto si era avuto perfino prima dell’instaurazione del giudizio nel cui corso si era formato il titolo esecutivo giudiziale azionato, mentre l’acquirente neppure aveva dispiegato opposizione ex art. 404 c.p.c.;

– con un terza (rubricata “violazione o falsa applicazione degli artt. 480 c.p.c., 669 duodecies e 669 quaterdecies c.p.c.”) ripropone l’eccezione di originaria inammissibilità dell’opposizione a precetto, visto che ogni contestazione del titolo esecutivo giudiziale consistente in un provvedimento interdittale possessorio era oggetto di attuazione, quale fase del procedimento possessorio, sicchè ogni contestazione andava mossa ai sensi e nelle forme dell’art. 669 duodecies c.p.c.;

– con una quarta (rubricata “violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 96 c.p.c.”) si duole della mancata irrogazione della condanna per responsabilità aggravata delle controparti, le quali avevano con grave colpa taciuto di aver venduto il bene fin da prima della stessa instaurazione del giudizio possessorio;

il ricorso involge questioni di particolare rilevanza, collegate ai rapporti tra esecuzione ed attuazione di provvedimenti cautelari (o equiparati) ed all’eventuale estensione alla seconda di principi propri delle esecuzioni in forma specifica: sicchè è opportuna la rimessione alla pubblica udienza, in applicazione dei principi elaborati a partire da Cass. ord. 06/03/2017, n. 5533 (ovvero Cass. ord. 23/05/2017, n. 12949, confermati anche a Sezioni Unite: per tutte, v. Cass. Sez. U. ord. 05/06/2018, n. 14437, per la quale, nel giudizio di cassazione, la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall’adunanza camerale prevista nell’art. 380-bis.1 c.p.c. è ammissibile in applicazione analogica dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3 rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza – e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta – nella discrezionalità del Collegio giudicante).

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

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