LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14856/2019 R.G. proposto da:
L.P. (C.F. *****), rappresentata e difesa dall’Avv. MAURO MOCCI, elettivamente domiciliata in Civitavecchia, Via P.
Gobetti, 11;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. *****), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 7596/6/2018, depositata in data 6 novembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata 7 ottobre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
RILEVATO
Che:
Emerge dalla sentenza impugnata che la contribuente L.P. ha impugnato una cartella di pagamento per IRPEF dovuta in relazione al periodo di imposta dell’anno 2006, deducendo l’omessa notifica della stessa, cartella della quale aveva avuto notizia a seguito del rilascio di estratto di ruolo;
che la CTP di Roma ha accolto il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza in data 6 novembre 2018, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo la cartella ritualmente notificata a mani di un familiare, con conseguente inammissibilità del ricorso;
che ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidato un unico motivo e che l’Ufficio resiste con controricorso;
che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
la ricorrente ha chiesto con istanza in data 2 ottobre 2020 la cessazione della materia del contendere, avendo dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 2, allegando la regolare esecuzione dei pagamenti;
che, stante il pervenimento della suddetta istanza, non sussistono i presupposti per la trattazione del ricorso a termini dell’art. 375 c.p.c., commi 1 e 2.
P.Q.M.
La Corte dispone la rimessione del fascicolo alla Quinta Sezione Civile per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020