Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.24763 del 05/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 445-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PRO DEO DI D.O. E C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 1/E, presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO MARIA COGO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2929/39/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 16/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

CHE:

La società PRO DEO ha presentato ricorso avverso il diniego di condono IRPEF ai sensi della L. n. 289 del 2012, che è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’Agenzia delle entrate e la CTR dell’Lazio con sentenza del 16 maggio 2016 ha confermato la sentenza impugnata. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate e la contribuente si è costituita con controricorso.

Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

La controricorrente ha quindi depositato istanza di sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 comma 8, art. 10. Questa Corte con ordinanza del 15.5.2019 ha rinviato il processo a nuovo ruolo. Successivamente è pervenuta attestazione relativa alla richiesta di definizione agevolata e pagamento della prima rata.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra e rilevato che manca in atti una dichiarazione dell’Avvocatura di Stato attestante la definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 cit., e che la controversia non si presenta di immediata evidenza decisoria, rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione al Presidente della quinta sezione per trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

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