Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.24764 del 05/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12620-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE ELENA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LORENZO IMPERATO, RAFFAELLA ENRIETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1484/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 19/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Piemonte depositata il 19/10/2017 e la contribuente si è costituita con lo controricorso. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

La controricorrente ha quindi depositato istanza di sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 8, art. 10, ed è in seguito pervenuta attestazione relativa alla richiesta di definizione agevolata e pagamento della prima rata.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra e rilevato che manca in atti una dichiarazione dell’Avvocatura di Stato attestante la definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 cit., e che la controversia non si presenta di immediata evidenza decisoria, rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione al Presidente della quinta sezione per trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

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