Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24935 del 06/11/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9007-2020 proposto da:

B.A., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 8961/2016 R.G. del TRIBUNALE di BARI, depositata l’11/12/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2020 dal Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

RILEVATO

che:

il Relatore designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO, per omesso deposito dello stesso nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., (giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019; Cass., Sez. 6 – 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 – 3, n. 12894 del 24/05/2013)”.

CONSIDERATO

che:

– il Collegio condivide la proposta del Relatore, in quanto il ricorso è stato notificato il 30/12/2019 e non depositato nel termine di legge, come da certificazione della cancelleria in atti;

– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione:

dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento) per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472