Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24943 del 06/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1875-2019 proposto da:

E.A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO BORGATTI, 25, presso lo studio dell’avvocato ANDREA AGOSTINELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ETTORE MARRUZZO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI AVELLINO, MINISTERO DELL’INTERNO *****;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. R.G. 761/2018 del GIUDICE DI PACE di AVELLINO, depositata il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA ANDREA.

RILEVATO

– che E.A.K., cittadina marocchina, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il Giudice di Pace di Avellino ha rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione in data 29/10/2018;

– che l’intimato non hanno svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. che con un unico motivo è stata dedotta la violazione di legge (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7; artt. 3 e 24 Cost., art. 116 c.p.c.), lamentando la mancata traduzione in lingua araba del decreto di espulsione;

2. che il motivo è infondato;

che secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2953 del 2019) l’omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall’interessato, o in quella c.d. veicolare, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, comporta la nullità del provvedimento espulsivo, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana o altra lingua nella quale il decreto è stato tradotto, circostanza accertabile anche in via presuntiva e costituente accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell’attuale disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che, nel caso di specie, nell’ordinanza impugnata si legge che il provvedimento è stato tradotto nella lingua francese e che tale lingua era nota all’odierna ricorrente, secondo le sue stesse dichiarazioni raccolte nella relata di notificazione del decreto, e tanto costituisce prova della relativa circostanza, atteso il carattere fidefacente della relata quanto all’effettività della dichiarazione. (cfr. Cass. ord. n. 18123 del 2017; 13114 del 2011).

che non è, dunque, ravvisabile alcun vulnus al diritto di difesa, dovendo, infine, osservarsi che la relazione tra l’asserita mancata comprensione del decreto di espulsione e la mancata proposizione della domanda di protezione internazionale risulta del tutto criptica;

3. che non va provveduto sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

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