LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8034-2019 proposto da:
V.R., P.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE PIOZZO DI ROSIGNANO;
– ricorrenti –
contro
AUTOCROCETTA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO AURICCHIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO NANNI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1421/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 30/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
RILEVATO
che:
P.A. e V.R. proposero innanzi al Tribunale di Torino opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di Autocrocetta s.p.a. per l’importo di Euro 70.000,00, oltre interessi, sulla base di scrittura privata di data 25 settembre 2013, deducendo che si era verificata la condizione risolutiva dell’obbligo di pagamento previsto dalla detta scrittura per avere Autocrocetta acquistato il ramo d’azienda di CEA s.p.a. per un prezzo inferiore a quello concordato (Euro 550.288,76 anzichè Euro 740.000,00). Il Tribunale adito rigettò l’opposizione. Avverso detta sentenza proposero appello P.A. e V.R.. Con sentenza di data 30 luglio 2018 la Corte d’appello di Torino rigettò l’appello.
Espose la corte territoriale quanto segue: a) fra Autocrocetta e CEA s.p.a. erano stati conclusi in data 9 ottobre 2012 un contratto di affitto di ramo di azienda ed un contratto preliminare di compravendita del medesimo ramo di azienda, subordinata quest’ultima all’omologazione del concordato preventivo che CEA intendeva coltivare, con previsione del prezzo di Euro 740.000,00 ed imputando nel prezzo medesimo “quanto corrisposto a titolo di canoni di affitto, con l’eccezione dell’importo di Euro 60.000,00 versato all’inizio del rapporto e degli importi versati direttamente al locatore dell’immobile a titolo di pigione”; b) emerse criticità nel rapporto, Autocrocetta aveva comunicato il 24 luglio 2013 la volontà di non rinnovare l’affitto, precisando che così avrebbe perso efficacia l’impegno di acquisto; c) successivamente, in data 25 settembre 2013, era intervenuta scrittura privata fra Autocrocetta da una parte, e P.A. e V.R. dall’altra (il primo presidente ed il secondo vicepresidente del consiglio di amministrazione di CEA s.p.a.), in base alla quale gli ultimi due, avendo interesse all’omologazione del concordato, si impegnavano a fornire il contributo di Euro 130.000,00 (di cui Euro 60.000,00 mediante il versamento di due assegni circolari ed Euro 70.000,00 mediante dieci rate mensili di Euro 7.000,00) per l’acquisto del ramo d’azienda da parte di Autocrocetta, impegno “condizionato (…) risolutivamente: alla regolare esecuzione da parte di Autocrocetta delle obbligazioni su di essa gravanti quale parte promissaria acquirente (ed acquirente) ed in specie quella del pagamento del prezzo convenuto per la cessione ed indicato nel contratto” (art. 4), con la precisazione che P. e V. nulla avrebbero opposto a che Autocrocetta avesse negoziato con CEA in concordato preventivo l’eventuale modifica dei tempi di pagamento convenuti, ferme ed invariate tutte le altre condizioni ed in specie il prezzo; d) nel piano concordatario, depositato in nome e per conto di CEA da P. e V., si indicava per la cessione del ramo di azienda il prezzo di Euro 740.000,00, da cui detrarre i soli canoni mensili di affitto e non anche il versamento iniziale di Euro 60.000,00, mentre nel riepilogo dei valori patrimoniali al 31 novembre 2012 l’attivo realizzabile dall’impegno di “acquisto ramo Autocrocetta” era indicato in Euro 740.000,00 da cui detrarre Euro 60.000,00 quale “incasso affitto a deconto prezzo”; e) nonostante i rilievi successivi all’omologazione del liquidatore giudiziale, Autocrocetta non aveva inteso escludere l’imputazione di Euro 60.000,00 dal prezzo dovuto e sia il commissario giudiziale che il liquidatore avevano ritenuto che si dovesse valorizzare il contenuto della proposta concordataria approvata e che fosse preferibile evitare un contenzioso con l’acquirente; f) nel prezzo corrisposto era stato quindi detratto l’importo di Euro 60.000,00 (oltre quello di Euro 72.000,00, quali canoni mensili maturati), per cui, detratti anche i debiti verso i dipendenti, era stata versata la somma di Euro 550.288,76.
Osservò quindi la corte territoriale che, benchè l’impegno assunto da P. e V. presupponesse l’adempimento di Autocrocetta agli obblighi assunti con il contratto preliminare, primo fra tutti l’obbligo di pagamento del prezzo ivi concordato, non emergeva con altrettanta chiarezza l’intento delle parti di escludere qualsivoglia intervento concordato sul prezzo, anche riconoscendo come imputabili somme versate nell’ambito del rapporto di affitto, mentre emergeva che la composizione di interessi mirasse a mantenere fermo l’impegno ad acquistare assunto da Autocrocetta negli stessi termini di cui al contratto del 9 ottobre 2012, soprattutto in funzione del concordato preventivo presentato. Osservò inoltre che le previsioni dell’art. 4 sembravano essere nel senso di una non modificabilità del prezzo perchè le clausole limitavano le possibilità di intervento sul corrispettivo pattuito solo ai tempi del pagamento e sembravano implicare che l’entità del prezzo pattuito il 9 ottobre 2010 non fosse negoziabile (ed ove negoziato, l’obbligazione assunta dagli appellanti sarebbe venuta meno). Aggiunse che però occorreva anche considerare che l’accordo del 25 settembre 2013 era stato concluso dopo la presentazione della proposta di concordato, la quale aveva considerato, fra i valori patrimoniali attivi realizzabili (quantificati al 31 dicembre 2012) la cessione del ramo di azienda per il corrispettivo di Euro 740.000,00 meno Euro 60.000,00 di incasso affitto e che, benchè vi fosse una contraddizione all’interno della proposta fra la descrizione della situazione economica al 31 dicembre 2013 e la quantificazione dei valori patrimoniali attivi a disposizione della procedura, era certo che il piano concordatario facesse affidamento su un attivo percepibile dalla cessione del ramo d’azienda decurtato anche dell’importo di Euro 60.000,00 inizialmente versato. Osservò anche che l’eventuale errore nella proposta, presentata proprio dagli odierni appellanti, non era scusabile, non essendosi trattato di una svista priva di conseguenze economiche, nè aveva inciso sull’omologazione del concordato, garantendo il raggiungimento della finalità perseguita anche attraverso la scrittura del 25 settembre 2013.
Osservò inoltre che in tale contesto appariva difficile affermare che l’imputazione dell’importo di Euro 60.000,00 costituisse una modifica del prezzo sopravvenuta e rilevante ai fini della clausola n. 4, dovendosi piuttosto affermare che, alla luce del contenuto complessivo del contratto e del comportamento delle parti, vi era l’esigenza per i P. e V. che il prezzo della cessione rimanesse invariato rispetto all’accordo del 9 ottobre 2012, ma questa esigenza “non era in contrasto con la possibilità di imputare al pagamento del corrispettivo importi ulteriori rispetto al canone di affitto mensile, comunque versati dall’acquirente nell’ambito del contratto di affitto di azienda: questo perchè i signori P. e V. non potevano non essere consapevoli del contenuto della proposta di concordato successiva al contratto del 9 ottobre 2012 ma precedente alla scrittura del 25 settembre 2013, con la quale detta imputazione, implicante uno “sconto” di Euro 60.000,00 rispetto al prezzo comunque fermo in Euro 740.000,00, era stata in concreto effettuata”. Concluse quindi nel senso che non si era avverata la condizione risolutiva prevista dall’art. 4.
Hanno proposto ricorso per cassazione P.A. e V.R. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale, nonostante il chiaro tenore letterale delle clausole, ha fatto ricorso al criterio della comune intenzione delle parti non solo violando l’ordine gerarchico che conferisce un ruolo fondamentale al significato letterale delle parole, ma anche attingendo ad elementi extra-testuali, non pertinenti e neppure riconducibili ai paciscenti.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c.. Osserva la parte ricorrente che la conclusione che l’importo di Euro 60.000,00 da detrarre dal prezzo fosse riferibile al versamento iniziale non detraibile dal prezzo è arbitraria come si evince dalla tabella dell’attivo realizzabile, cui lo stesso giudice di appello ha fatto riferimento, nella quale non vi è alcun segno negativo in relazione alla voce “incasso affitto a deconto prezzo”, sicchè logica vorrebbe che l’importo sia riferibile non all’acconto iniziale ma ai canoni mensili periodici (i quali era previsto che dovessero essere detratti), e che tale conclusione spiega perchè nella parte descrittiva della proposta di concordato sia previsto il corrispettivo di Euro 740.000,00 “con imputazione in acconto prezzo dei (soli) canoni versati mensilmente per l’affitto (Euro 6.000,00/mese)” e dei debiti nei confronti dei dipendenti (peraltro il giudice di appello, nonostante dia atto dell’esistenza di una discordanza fra proposta e piano, ne svaluta la portata, senza motivazione in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Aggiunge che la motivazione è inadeguata per la ricerca della volontà comunque perchè: alla redazione del piano Autocrocetta non aveva partecipato (al fine della determinazione della comune intenzione dei contraenti l’art. 1362, comma 2, dà rilievo al loro comportamento complessivo, e non anche all’isolato contegno di una delle parti – Cass. n. 12535 del 2012); la dizione generica “incasso affitto a deconto di prezzo”, accompagnata da una cifra negativa (Euro 60.000,00) è suscettibile di riferirsi anche alla stima dei canoni periodici; la detraibilità del versamento iniziale di affitto è espressamente esclusa nella parte descrittiva del piano, e non vi è ragione di ritenere prevalente la parte contabile (inoltre la coincidenza fra la volontà di CEA esteriorizzata nel piano e quella di P. e V. nella scrittura del 25 settembre 2013 è tutta da dimostrare). Osserva ancora che al fine della reale intenzione delle parti non si poteva ricorrere a letture della procedura concordataria non considerate nel contratto e semmai superate dal contratto del settembre 2013 e che la presenza di clausole di non modificabilità del prezzo conduceva a concludere che scopo primario era il conseguimento del maggior attivo liquidabile possibile nella procedura concordataria.
I motivi, da valutare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati per quanto di ragione.
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività della notifica del ricorso sollevata nel controricorso. Rispetto alla data di pubblicazione della sentenza (30 luglio 2018) i sei mesi di decadenza dall’impugnazione scadevano il 31 gennaio 2019 (cfr. fra le tante da ultimo Cass. n. 17313 del 2015 e n. 13546 del 2018), ma a tale periodo dovevano aggiungersi i trentuno giorni di sospensione feriale dei termini processuali (cfr. Cass. 6 febbraio 2020, n. 2763), per cui il termine per impugnare scadeva il giorno 4 marzo 2019, che è esattamente il giorno nel quale è stata effettuata la notifica del ricorso con modalità telematica (e non il giorno 28 febbraio 2019, che è la data indicata in controricorso, la quale è la risultante della considerazione di sette mesi, e non di sei mesi e trentuno giorni, che è il calcolo corretto).
Il giudice di merito, cui è riservata l’interpretazione del contratto, non ha attribuito un significato univoco al senso letterale delle parole del contratto perchè ha affermato che le clausole “sembrano” implicare la non modificabilità del prezzo previsto dalla precedente scrittura del 2012, o comunque ha ritenuto (soltanto) verosimile un simile esito interpretativo. Ha dunque attinto da altre fonti, rispetto all’elemento letterale, per l’ermeneutica del contratto, possibilità consentita dalle regole di ermeneutica contrattuale.
Nell’interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell’interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (fra le tante da ultimo Cass. 26 luglio 2019, n. 20294). Non è stata però questa la direzione dell’attività interpretativa compiuta dalla corte territoriale.
La fonte determinante dell’interpretazione è stata rinvenuta dal giudice di merito nella proposta di concordato preventivo, presentata dalla società, ed in nome di essa dagli odierni ricorrenti, prima della stipulazione del contratto (e dopo l’originaria scrittura di data 9 ottobre 2012). Sembrerebbe che, così facendo, il giudice di merito abbia seguito, ai fini della determinazione della comune intenzione delle parti, il comportamento complessivo delle parti, in particolare antecedente la conclusione del contratto (art. 1362, comma 2). Sul punto va però osservato in primo luogo che la proposta di concordato è atto riconducibile non alla parte contrattuale, ma ad un soggetto terzo, del quale la parte contrattuale è solo rappresentante diretto. Ma soprattutto, anche a voler considerare un’ipotetica appartenenza del comportamento (di presentazione della proposta) alla stessa parte, quanto meno nei termini di stato soggettivo di consapevolezza circa l’esistenza della domanda di concordato (che è il punto di vista adottato dal giudice di merito – si veda a pag. 12 della motivazione), la corte territoriale ha attribuito rilievo solo al comportamento di una parte.
In tema di interpretazione del contratto, il comportamento tenuto dalle parti dopo la sua conclusione, cui attribuisce rilievo ermeneutico l’art. 1362 c.c., comma 2 è solo quello di cui siano stati partecipi entrambi i contraenti, non potendo la comune intenzione delle parti emergere dall’iniziativa unilaterale di una di esse, corrispondente ai suoi personali disegni (Cass. 12 gennaio 2006, n. 415; 19 luglio 2012, n. 12535; 9 maggio 2018, n. 11190).
Va inoltre considerato che il comportamento unilaterale della parte è stato considerato dalla corte territoriale non in quanto tale, ma in termini di stato soggettivo, e cioè in termini di consapevolezza della circostanza della presentazione della domanda di concordato preventivo secondo un determinato contenuto, ed in particolare consapevolezza che un soggetto terzo, la società proponente il concordato, avesse tenuto un certo comportamento. A questo punto la regola ermeneutica seguita dal giudice di merito diventa del tutto non riconoscibile. Benchè l’interpretazione del contratto resti tipico accertamento devoluto al giudice del merito, qualora non sia dato rinvenire il criterio ermeneutico che ha indirizzato l’opera del predetto giudice, peraltro in presenza d’emergenze semantiche obiettivamente non corroboranti l’interpretazione proposta, sussiste la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., senza che occorra ulteriormente onerare il ricorrente di ricercare, con specificità, la “ratio” decisoria avversata, giacchè il giudice viene meno al dovere d’interpretazione secondo i canoni legali, ove fornisca un’esegesi svincolata da regole conoscibili, nel senso di verificabili attraverso il vaglio probatorio, e non giustificata dal contenuto letterale dello strumento negoziale (Cass. 25 novembre 2019, n. 30686).
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020
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