Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25093 del 09/11/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26709-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FIOCCHI MUNIZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato CATALDO D’ANDRIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO ALFREDO FERRARIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 676/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/ 10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.

CONSIDERATO

che la Commissione tributaria provinciale di Lecco, con sentenza n. 31/16, sez. 1, accoglieva il ricorso proposto dalla Fiocchi munizioni spa avverso la cartella di pagamento ***** per Ires cred.imp.2011;

che avverso la detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia che, con sentenza 676/2018, rigettava l’impugnazione;

che avverso quest’ultima sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo;

che ha resistito con controricorso la società contribuente;

che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e decisa con motivazione semplificata.

CONSIDERATO

che la ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio avendo presentato domanda di definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, recante la data del 21.5.19 e provveduto, in data 27.5.19, al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;

che va pertanto dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472