LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9410-2018 proposto da:
S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO ZUCCONI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO MARANO’;
– ricorrente –
contro
I.C., DMG CONSULTING S.R.L., in persona dell’Amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, rappresentati e difesi dall’avvocato GABRIELLA PICCOLO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2040/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
RITENUTO
che S.B. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, I.C. e la DMG Consulting s.r.l., chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto di riscatto agrario in relazione ad alcuni terreni agricoli che un tale M.A. aveva venduto allo I.;
che si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda;
che il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore somma di Euro 2.000 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3;
che la pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 20 settembre 2017, ha rigettato il gravame e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado;
che contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorre S.B. con atto affidato a due motivi;
che resistono I.C. e la DMG Consulting s.r.l. con un unico controricorso;
che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.
CONSIDERATO
che i motivi di ricorso investono il delicato problema della rinuncia al diritto di prelazione cui abbia fatto seguito l’esercizio del diritto di riscatto, sul presupposto che la proposta non potesse ritenersi giuridicamente efficace;
che su tale questione appare opportuno che la Corte si pronunci a seguito di trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c..
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della trattazione del ricorso alla pubblica udienza presso la Terza Sezione Civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 1 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020