LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23820-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
TESTANI TRASPORTI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.A.
GUALTIERO 70, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE GASTALDI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO PONGELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 477/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di LATINA, depositata il 24/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2020 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.
FATTI DI CAUSA
1. Sulla base di proprio processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle entrate – Ufficio di Frosinone notificava avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2003 con ripresa a tassazione a fini Irpeg per maggior reddito derivante da recupero di costi indeducibili e maggiori componenti economici positivi che si riflettevano anche a fini Iva ed Irap.
Insorgeva la parte contribuente trovando parziale riscontro ai propri motivi, relativamente ad una ripresa a tassazione per spese per prestazioni di servizi non deducibili, sicchè impugnava la sentenza di primo grado, riproponendo le doglianze non accolte, mentre – per parte sua – interponeva appello incidentale l’Ufficio, per il capo di proprio soccombenza.
In riforma della prima sentenza, la CTR accoglieva integralmente le ragioni del privato, rigettando altresì l’appello incidentale dell’Ufficio, donde ricorre per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato affidandosi a quattro motivi, cui replica con tempestivo controricorso la parte contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti quattro motivi di ricorso.
1. Con il primo motivo si solleva censura ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, protestandosi la nullità della sentenza per carenza assoluta della concisa esposizione dello svolgimento del processo e per motivazione apparente;
2. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonchè degli art. 2697,2727 e 2729 c.c., nella sostanza affermando che a fronte di una incontestata protratta conduzione con saldo negativo che giustifica l’accertamento, la CTR abbia ritenuto sfornita di prova la ripresa a tassazione di cui al punto 6 del pvc;
3. Con il terzo motivo si profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 per motivazione apparente su fatti decisivi e controversi, nonchè omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti, relativamente ai rilievi da 1 a 5 e 7 pvc, come riprodotti ai fin dell’autosufficienza del motivo;
4. Con il quarto motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 per insufficiente motivazione ed omesso esame di fatti decisivi, segnatamente sui mancati requisiti di inerenza ed oggettiva determinabilità dei costi portati a detrazione, del contenuto estremamente generico delle fatture e la loro emissione ad oltre un anno dall’asserita avvenuta prestazione, a dimostrazione di un disegno di pianificazione fiscale, secondo gli argomenti specificamente proposti in appello dall’Ufficio e ripresi in ricorso per cassazione assolvendo l’onere di autosufficienza del motivo;
5. In ossequio al principio per cui occorre dare precedenza al motivo di più pronta soluzione e da cui può dipendere la definizione del giudizio, occorre dare precedenza al motivo 1, che è fondato. Dall’esame della gravata sentenza non è possibile ricostruire le vicende processuali, nè l’esame dei capi gravati, in rapporto al puntuale pvc ed alla specificità dei motivi, come riprodotti ai fini dell’autosufficienza del ricorso. Ed in vero deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento; Cass. V, 24313/2018. Tale appare la gravata sentenza che merita quindi di essere cassata con rinvio al merito. In definitiva il ricorso è fondato e merita accoglimento.
PQM
La Corte accoglie il primo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla CTR per il Lazio – Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020
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