LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18159-2018 proposto da:
S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MORTELLA, 41, presso lo studio dell’avvocato SILVANA COPPOLA, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO “*****”, in persona dei curatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA LIBERO ZINGRILLO;
– controricorrente –
avverso il decreto N. R.G. 1805/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositato il 40/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA MARIO.
RILEVATO
che:
Con ricorso depositato il 29-2-2016 l’avvocato S.S. ha proposto dinanzi al Tribunale di Foggia opposizione allo stato passivo L. Fall. ex artt. 98 e 99, nei confronti della Curatela del Fallimento “*****”, lamentando l’esclusione del suo credito di Euro 22.641,16, relativo ad attività professionale dallo stesso svolta in favore del fallito nel giudizio di opposizione a d.i. 744/2013 del Tribunale di Foggia.
Con decreto 1954/2018 del 10-5-2018 l’adito Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo che l’opponente non avesse fornito la prova del suo diritto, e cioè la prova dell’attività professionale svolta su incarico conferito dal fallito.
Avverso detta decreto l’avvocato S.S. propone ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi ed illustrato anche da successiva memoria.
La Curatela del Fallimento “*****” resiste con controricorso.
Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.
CONSIDERATO
che:
la materia oggetto del ricorso (opposizione allo stato passivo) è ricompresa tra quelle tabellarmente assegnate alla Prima Sezione Civile.
PQM
Rimette il giudizio alla Prima Sezione Civile e rinvia la causa a nuovo ruolo.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d’ufficio.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020