LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28602-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL POPOLO 3, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DAGNINO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2873/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 02/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Palermo, con sentenza n. 167/13, sez. 5, accoglieva il ricorso proposto da B.G. avverso l’avviso di accertamento ***** relativo Irap e iva 1999.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia che, con sentenza 2873/12/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado ritenendo non prodotto in giudizio il processo verbale di constatazione da parte dell’Amministrazione. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.
Il contribuente non ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha depositato copia istanza di sospensione del presente giudizio al fine di potersi avvalere della definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, nonchè la documentazione relativa al pagamento dell’importo dovuto.
Va pertanto disposta la sospensione del giudizio.
P.Q.M.
Dispone la sospensione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020 Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020