Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25926 del 16/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 22125-2019 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato UGO DI PIETRO, rappresentato e difeso dall’avvocato SEBASTIANO ACCETTA;

– ricorrente –

contro

SI.S.E. SICILIANA SERVIZI EMERGENZA SPA UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 23298/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

che:

B.S., risultato vittorioso dinanzi a questa Corte nel giudizio intentato dalla società SISE – Siciliana Servizi Emergenza s.p.a. – Unipersonale in liquidazione, avente ad oggetto il licenziamento illegittimo e il risarcimento dei danni subiti, chiede che l’ordinanza n. 23298 del 2018 venga corretta nel senso di prevedere che la società soccombente abbia a rifondere le spese di lite allo Stato e non al controricorrente ammesso al gratuito patrocinio;

la società SISE – Siciliana Servizi Emergenza s.p.a. -Unipersonale in liquidazione è rimasta intimata;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

il ricorso è fondato, atteso che nel controricorso per cassazione, allegato all’istanza di correzione, veniva riferito dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che nell’istanza di correzione è richiamata la delib. 12 maggio 2010, allegata fin dal primo grado di merito ed poi prodotta nel fascicolo di parte del giudizio per Cassazione;

pertanto, il ricorso va accolto e l’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 23298 del 2018 va corretto, prevedendo che le spese del giudizio di legittimità, poste a carico della società soccombente, vengano rimborsate allo Stato, stante l’ammissione di B.S. al gratuito patrocinio;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 23298 del 2018 mediante l’aggiunta, nel dispositivo, dopo la locuzione “Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi…” la locuzione “…da eseguirsi a favore dello Stato…”. Alla cancelleria per le annotazioni.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

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