Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25933 del 16/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 3164-2020 proposto da:

L.M., M.G., L.A., LO.MI., P.C., L.G., L.L., G.I., GA.GI., M.I., L.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PATRICELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato DAVIDE FRANCESCO GIUSEPPE COLUCCI;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 33690/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 18/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DE FELICE ALFONSINA.

RILEVATO

CHE:

l’avv. Davide Francesco Colucci, difensore di L.A. ed altri nella causa proposta dagli stessi avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 3103 del 2017, ha presentato istanza di correzione dell’errore materiale asseritamente contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 33690 del 2019 la quale, nel negare la sussistenza di qual si voglia pretesa risarcitoria in capo ai ricorrenti derivante dal danno da ritardato adempimento di prestazioni previdenziali, non ha tenuto conto della domanda di esonero dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell’art. 152 disp.att. c.p.c.;

l’Inps ha svolto attività difensiva in questa sede;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

il ricorso non merita accoglimento;

la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la finalità dell’art. 152 disp.att. c.p.c., avente ad oggetto l’esenzione dal pagamento delle spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali in capo al soggetto che versi nelle condizioni reddituali per poterne beneficiare (D.L. 269 del 2003, art. 42, comma 11 conv. con modifiche nella L. n. 326 del 2003) è quella di non scoraggiare la proposizione di domande giudiziali attinenti alla materia della previdenza/assistenza (Cass. n. 15659 del 2019);

tale finalità non si attaglia alle domande di natura risarcitoria quale quella oggetto del provvedimento di cui si chiede la correzione, essendo, l’esonero di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. limitato ai giudizi che hanno esclusivamente ad oggetto prestazioni di natura previdenziale e/o assistenziale;

in definitiva, il ricorso va rigettato;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

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