Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26344 del 19/11/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1598/2013 proposto da:

CENTRO S.R.L., già Centro S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Chiara Capobianco, elettivamente domiciliata in Roma, via Andrea Fulvio n. 10 presso lo studio dell’Avv. Andrea Perna;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 98/1/2012 della COMM. TRIB. REG. MOLISE, depositata il 1/10/2012, notificata in data 31.10.2012;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/9/2020 dal consigliere Gori Pierpaolo.

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 98/1/12 depositata in data 1 ottobre 2012 la Commissione tributaria regionale del Molise, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate proposto avverso la sentenza n. 18/3/08 della Commissione tributaria provinciale di Isernia resa nei confronti della Centro S.p.a. ora Centro S.r.l., avente ad oggetto un avviso di accertamento Iva, Irpeg e Irap 2003.

– La CTR nel merito non condivideva la decisione di primo grado e per l’effetto confermava il recupero ad imposta a seguito di: erronea indicazione in diminuzione dell’importo di Euro 35.000 (ricavo ordinario derivante dalla restituzione di un deposito cauzionale), indebita deduzione dei costi per carburanti e lubrificanti nella misura del 100% anzichè del 50%, erronea qualificazione di cessioni come operazioni non imponibili per l’importo di Euro 904.200,00, erronea qualificazione di operazioni come non imponibili ai fini IVA senza esercizio della rivalsa per Euro 180.840,00, erronea applicazione del regime IVA del margine in relazione ad importazione di veicoli usati da Stato infracomunitario in difetto dei presupposti, erronea applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4% su cessioni relative ad invalidi in mancanza dei presupposti. In particolare la CTR, a differenza del giudice di primo grado, riteneva che la contribuente fosse a conoscenza del fatto che vi fosse interposizione fittizia tra la società stessa, la SDM Srl e la Autonobile Srl, e che quest’ultima, soggetto nazionale cessionario dei veicoli contestati, fosse parte di un meccanismo frodatorio volto all’evasione delle imposte.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo un unico motivo. L’Agenzia resiste proponendo controricorso.

CONSIDERATO

che:

– Pregiudizialmente il Collegio rammenta che la norma di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, prevede: “Insieme col ricorso debbono essere depositati, (…) a pena di improcedibilità (…)2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta (…)”. La Corte al proposito ha statuito che: “In tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.” (Sez. U -, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945 – 01).

– Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente rende noto che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata in data 31 ottobre 2012, ma ha depositato il ricorso privo di relata di notifica e il vizio non è stato sanato dalla controparte attraverso la produzione della prova della notifica. Il difetto, oltre a rendere impossibile ricostruire la tempestività dell’impugnazione ai fini del termine breve, ancora a monte viola il precetto di legge sopra riportato.

– Conseguentemente, in applicazione dell’art. 369 c.p.c., pronunciando sul ricorso questo dev’essere dichiarato improcedibile, e resta precluso l’esame del vizio incentrato sull’art. 2697 c.c. quanto alla ripresa per erronea qualificazione di operazioni ai fini IVA denunciato in ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara l’improcedibilità del ricorso, e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 7.800,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472