Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.27157 del 27/11/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16208-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 21, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FILIPPO BRACCI ANSELMI MEDICI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8000/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

CHE:

1.- P.G. ha impugnato l’avviso di classamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335 riguardante alcune sue proprietà immobiliari in Roma. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado con sentenza del 13.7.2016. Propone appello l’Agenzia e la CTR, rilevando che l’appello è stato notificato a mezzo posta privata (Nexive) e ritenuta detta notifica inesistente poichè la L. n. 124 del 2017, che consente la notifica di atti giudiziari a mezzo poste private si applica solo a far data dal 10.9.2017 ha dichiarato l’appello inammissibile.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a un motivo. Non si è costituito l’intimato. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

notificando la proposta e il decreto alle parti.

3.- La ricorrente Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 osservando che nella fattispecie l’ufficio si avvalso di una delle modalità di notifica dell’atto di appello consentite dalla norma e cioè la notifica tramite operatore privato.

4.- Ritenuto che deve verificarsi la regolarità e tempestività della notifica, anche con riguardo alla sua ricezione da parte del destinatario e pertanto è necessario acquisire il fascicolo del merito non presente in atti.

P.Q.M Rinvia la casa a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472