Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27202 del 27/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1893-2020 proposto da:

B.R., ricorso non notificato;

– ricorrente –

contro

COMUNE di VENEZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 774/2018 del GIUDICE DI PACE di VENEZIA, depositata il 23/08/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2020 dal Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

RILEVATO

che:

il Relatore designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO PER MANCATA NOTIFICAZIONE DELLO STESSO, in quanto il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione ne comporta la declaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgono le stesse conseguenze derivanti dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa (Cass., Sez. 3, n. 20893 del 15/10/2015; Cass., Sez. 6 – 2, n. 12509 del 08/06/2011)”.

CONSIDERATO

che:

– il Collegio condivide la proposta del Relatore;

– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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