LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28311-2018 proposto da:
R.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE IANNICELLI;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dall’avvocato DARIO MARINUZZI;
– controricorrente –
contro
COMUNE DI SALERNO;
– intimato –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositato il 10/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.
RILEVATO
CHE:
Il Tribunale di Nocera Inferiore, quale Giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 10.7.2018, aveva dichiarato inammissibile l’opposizione di R.M.G. alla ordinanza di assegnazione datata 30.1.2018 emessa dal medesimo tribunale, con la quale era assegnata in pagamento, in favore del Comune di Salerno, l’intera somma dovuta dal terzo Inps al R..
Con l’ordinanza attualmente impugnata in Tribunale, rilevando che l’ordinanza di assegnazione era stata comunicata in data 7 febbraio 2018 e che l’opposizione era stata depositata in data 5 marzo 2018, visto il disposto dell’art. 617 c.p.c., dichiarava inammissibile l’opposizione.
Avverso tale statuizione proponeva ricorso il R. affidandolo a due motivi cui resisteva con controricorso l’Inps.
Il Comune di Salerno rimaneva intimato.
Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
R.M.G. depositava successiva memoria.
CONSIDERATO
CHE:
1) Con primo motivo è dedotta la erroneità della motivazione su un punto decisivo della controversia (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Parte ricorrente ha rilevato l’erroneo presupposto della decisione fondata sul fatto che l’ordinanza di assegnazione fosse stata comunicata il 7.2.2018 mentre era stata comunicata il 12.2.2018, con la conseguente tempestività della opposizione del 5.3.2018 (lunedì successivo alla scadenza del 4. 3.2018).
Parte ricorrente deduce che, diversamente da quanto statuito, la comunicazione sarebbe stata effettuata il 12.2.2018. A tal fine richiama la documentazione in atti allegata (doc. 13; doc. 15.3), attestativa della data del 12.2.2018.
L’esame della suddetta documentazione, presente nel fascicolo d’ufficio, evidenzia come l’opposizione proposta il 5 marzo 2018 risulti tempestiva rispetto al termine stabilito dall’art. 617 c.p.c..
Rispetto a tale presupposto, erroneamente considerato dal tribunale di Nocera Inferiore, il motivo di censura risulta fondato.
2) Con il secondo motivo è dedotta la nullità, omissione, insufficienza contraddittorietà della ordinanza per violazione dell’art. 618 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Parte ricorrente lamenta la mancata assunzione, da parte del giudice dell’esecuzione, dei provvedimenti necessari di cui all’art. 618 c.p.c.. Il motivo, relativo all’omessa prosecuzione del giudizio in questione dinanzi al giudice dell’esecuzione, risulta assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso.
Accolto il primo motivo e ritenuto assorbito il secondo, deve essere cassata l’ordinanza e rinviata la controversia dinanzi al tribunale di Nocera Inferiore, diverso giudice, per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; assorbito il secondo motivo; cassa la ordinanza e rinvia al tribunale di Nocera Inferiore, diverso giudice, perchè provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020