Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27575 del 02/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36772-2018 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA DALLAVALLE, AUGUSTO GRUZZA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 319/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 319 del 2018, depositata il 25 giugno 2018, in riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza, ha respinto l’opposizione all’avviso di addebito con cui l’Inps aveva ingiunto a A.C., architetto iscritto all’albo, lavoratore dipendente svolgente la libera professione in modo non abituale, il pagamento dei contributi per la gestione separata;

la Corte territoriale ha applicato il principio di diritto affermato da questa Corte con sentenza n. 30344 del 2017, accertando l’obbligo del versamento della predetta contribuzione, atteso che il versamento del solo contributo integrativo di solidarietà ad Inarcassa non consente al professionista la costituzione di una correlata prestazione previdenziale;

la cassazione della sentenza è domandata da A.C. sulla base di tre motivi di ricorso, e da successiva memoria;

l’Inps ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

nei termini di legge, il ricorrente ha fatto pervenire a questo Collegio un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., sottoscritto da lui personalmente e dai difensori e notificato alla controparte, con cui dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo versato all’Inps quanto dovuto a titolo di pagamento della cartella in contestazione in data 18 dicembre 2019 (di cui allega ricevuta);

chiede, pertanto, che si dichiari estinto il giudizio con compensazione delle spese; in definitiva, questa Corte dispone che il processo sia dichiarato estinto e le spese siano compensate in considerazione del comportamento processuale del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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