Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27685 del 03/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22564-2019 proposto da:

D.L.L., in proprio e nella qualità di liquidatore pro tempore della MUOVICASA SRL IN LIQUIDAZIONE, B.M., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GIAN PIETRO DALL’ARA, ANGELA MARESCOTTI;

– ricorrenti –

contro

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO SEDE DISTRETTUALE DI ***** E *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 161/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/09/2020 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Bologna confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva rigettato l’opposizione ex L. n. 689 del 1981, proposta da Muovicasa s.r.l. in liquidazione e dai legali rappresentanti della medesima in periodi successivi avverso due provvedimenti con cui era stato loro intimato il pagamento solidale di somme a titolo di sanzioni amministrative per violazioni di cui al verbale di accertamento del *****, relative all’irregolare impiego delle lavoratrici T.S. e di M.M.;

osservava la Corte territoriale che dalle convergenti dichiarazioni delle lavoratrici e dei testi escussi in punto di durata del rapporto, di entità e modalità esecutive della prestazione, implicanti costanti direttive da parte dei titolari, era emersa la natura subordinata del rapporto;

avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione Muovicasa s.r.l. in liquidazione, B.M. e D.L.L. sulla base di due motivi;

l’Ispettorato del lavoro è rimasto intimato;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 2094, in relazione all’individuazione dei presupposti che qualificano la prestazione di lavoro, osservando che i giudici del merito avevano fondato la decisione sulle dichiarazioni rese dalle lavoratrici in causa connessa, confermate in sede di ispezione, le quali erano inidonee a fondare il giudizio in ordine alla subordinazione e intrinsecamente contraddittorie, allo stesso modo del provvedimento impugnato;

con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 2094 c.c., in relazione alla configurazione dei criteri della subordinazione secondo i principi processuali degli artt. 116 e 421 c.p.c., e rilevano, ripercorrendo le risultanze istruttorie acquisite, che i presupposti essenziali del lavoro subordinato non risultavano configurati in relazione alle circostanze di fatto;

le censure, che possono essere esaminate congiuntamente in ragione dell’intima connessione, oltre a risultare carenti sotto il profilo della specificità, poichè non individuano con certezza i criteri della subordinazione che il giudice del merito avrebbe ritenuto erroneamente esistenti, sono inammissibili poichè, piuttosto che investire i parametri generali e astratti che presiedono alla individuazione del rapporto di lavoro subordinato, propongono una diversa lettura delle risultanze istruttorie, in tal modo ponendo questioni di mero fatto concernenti l’accertamento concreto da cui è stata tratta la valutazione circa la natura del rapporto, questioni riservate al giudice del merito (in tal senso il fermo orientamento di questa Corte, sin da Cass. n. 9168 del 7/6/2003, cui sono seguite molte altre successive conformi);

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento in ordine alle spese, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera della controparte;

sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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