Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27812 del 04/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5060-2017 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO 38, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MONCADA, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE LO GIUDICE;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ***** TERRITORIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2582/2016 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO, depositata il 04/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

PREMESSO che:

1. A.G. e L.G.S. ricorrono, con due motivi, per la cassazione della sentenza emessa il 4 luglio 2016 dalla commissione tributaria regionale della Sicilia con n. 2582, a conferma del rigetto dell’impugnazione proposta da essi ricorrenti avverso gli avvisi di accertamento catastale relativi ad immobili in ampliamento di un fabbricato mai dichiarati;

2. L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. I ricorrenti, nello specifico, deducono che gli avvisi non contenevano l’indicazione delle trasformazioni edilizie a cui si riferiva l’accatastamento;

2. con il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, viene, in primo luogo, lamentato che “il giudice a quo ha motivato su fattispecie diversa da quella posta alla sua cognizione e assolutamente inconferente al caso di specie”. I ricorrenti lamentano inoltre che l’Agenzia non aveva dato prova dell’esistenza di nuove unità immobiliari soggette all’obbligo di accatastamento e aggiungono che, per converso, essi ricorrenti, mediante una perizia tecnica mai contestata, prodotta in secondo grado e non esaminata dai giudici di appello, avevano dato prova del fatto che l’unico intervento edilizio realizzato era una veranda coperta;

3. il secondo motivo di ricorso è fondato e assorbente. La controversia ha ad oggetto l’ampliamento di una costruzione. Detto ampliamento è costituito, per l’amministrazione, da più “unità immobiliari” di cui i ricorrenti negano l’esistenza deducendo che unico ampliamento effettivamente esistente sia una “veranda coperta”; nella sentenza si fa riferimento ad una piscina; gli avvisi di accertamento impugnati recano numeri identificativi diversi da quelli a cui si fa riferimento nella sentenza. La motivazione riferita a fattispecie diversa da quella oggetto di causa è un discorso vuoto. Ne consegue la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4;

4. il primo motivo di ricorso resta assorbito;

5. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla commissione tributaria della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame;

6. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Sicilia in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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