Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27843 del 04/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1909-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

P.R.S. S.R.L. (C.F. *****), rapp.e dif., in virtù di procura a margine del controricorso, dall’Avv. AMINA L’ABBATE, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, al C.SO DEL RINASCIMENTO, n. 11;

– controricorrente –

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2890/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 28/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;

RILEVATO

che l’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla P.R.S. S.R.L. un avviso di accertamento per riprese I.V.A. relative all’anno 2008;

che la P.R.S. S.R.L. impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Milano che, con sentenza 202/16/13, accolse il ricorso;

che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia la quale, con sentenza 2890/2014, depositata il 25.5.2014, rigettò il gravame;

che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, con controricorso, la P.R.S. S.R.L..

CONSIDERATO

che con l’unico motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, art. 3, comma 1, e artt. 19 e 21, nonchè degli artt. 1754,1362 e 2697 c.c., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che le operazioni contestate alla P.S.T. fossero esenti da I.V.A.;

che con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., depositata il 24 settembre 2020, parte controricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio, per definizione agevolata della controversia, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, corredata dalla relativa domanda inoltrata all’Agenzia delle Entrate, nonchè dal modello F24 concernente il pagamento degli importi dovuti dalla P.S.T.;

che l’Agenzia delle Entrate ha depositato in data 13.10.2020 e, dunque, prima che si tenesse l’odierna adunanza camerale istanza di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con allegata comunicazione della Direzione provinciale di Milano, attestante la regolarità della definizione della lite D.L. n. 119 del 2018, ex artt. 6 e 7;

che va pertanto dichiarata l’estinzione del processo, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, per cessazione della materia del contendere;

che le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, trattandosi di ipotesi di definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge come conseguenza automatica della definizione agevolata della controversia tributaria, con l’ulteriore precisazione che, nel caso in esame, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6-5, 2.10.2020, n. 21035).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto, per le causali di ci in motivazione, il presente giudizio e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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