LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19222-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA GRAZIA MASTINO, FABIO CRAMAROSSA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1821/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 15/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/11/2020 dal Presidente Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Torino. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di M.P. contro un avviso di accertamento IRPEF, relativo all’anno 2008.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due formali motivi;
che, col primo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’Agenzia denuncia omesso esame di un fatto decisivo, costituito dall’aver ritenuto che la contribuente avesse assolto la prova a suo carico, attraverso il disinvestimento di titoli;
che, col secondo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto assolto l’onere probatorio della contribuente, mediante il disinvestimento di titoli, senza considerare che detti titoli non sarebbero stati redditi tramutati in capitale, ma un capitale trasfuso in un capitale di tipo diverso;
che, sotto un differente profilo, il rigetto dell’appello sarebbe erroneamente derivato anche dalla pretesa, insufficiente istruzione del procedimento, laddove, invece, l’accertamento di fattori indicativi di capacità contributiva sarebbe stato idoneo, di per sè stesso, a costituire una presunzione legale iuris tantum di capacità reddituale;
che l’intimata si è costituita con controricorso;
che, in data 29 ottobre 2020, la M. ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo presentato tempestiva domanda del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018, ed avendo altresì provveduto ad effettuare il relativo versamento nei termini prescritti dal citato art. 6, come riconosciuto in data 19 ottobre 2020 dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di *****, mediante apposita nota allegata dalla resistente;
che le spese devono essere compensate come previsto dal cit. art. 6, comma 13, (Cass. 6 novembre 2019, n. 28560; Cass. 5 novembre 2019, n. 28438).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020