Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28530 del 15/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29306-2018 proposto da:

M.R. DI M.M. & C. SAS IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA, in persona del Liquidatore pro tempore, M.M., M.L., C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO’ PORPORA 16, presso lo studio dell’avvocato NOVELLA DI GIANDOMENICO MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato MASI LEONARDO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 461/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 05/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO ESPOSITO FRANCESCO.

RILEVATO

Che:

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi proposti dalla M.R. di M.M. & C. s.a.s. e dai soci M.M., M.L. e C.C. contro gli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2007, 2009, 2010 e 2011.

Avverso la suddetta sentenza, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, avendo i contribuenti provveduto al pagamento di quanto previsto per la definizione agevolata della controversia.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

Che:

L’Agenzia delle entrate, con apposita istanza, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, avendo i contribuenti, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv., con mod., dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, provveduto al pagamento di quanto previsto per la definizione agevolata della controversia.

Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare, in ragione della previsione di cui al D.P.R. n. 546 del 1992, art. 46, l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

PQM

Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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